Lavoro: indennità per il lavoratore licenziato in tronco
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso incidentale di un istituto bancario, che aveva impugnato la decisione dei giudici di merito per aver ritenuto che il ritardo nell’intimare un licenziamento disciplinare nei confronti di un dipendente della banca potesse trasformare in giustificato motivo soggettivo quella che ontologicamente era una giusta causa di recesso e per aver cumulato l’indennità risarcitoria di cui all’art.18, co.6, legge n.300/1970 e l’indennità sostitutiva del preavviso. I giudici di primo grado avevano dichiarato illegittimo, perché tardivo, il licenziamento per giusta causa intimato in via disciplinare dall’istituto bancario nei confronti di un dipendente e, dichiarato risolto il rapporto, condannato la società a pagare al lavoratore l’indennità ex art.18, co.6; i giudici d’appello avevano poi riqualificato il licenziamento come licenziamento per giustificato motivo soggettivo e condannato la società a pagare l’ulteriore importo a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, confermando le altre deliberazioni dei giudici di primo grado. La Cassazione ha chiarito che i requisiti necessari affinché al dipendente licenziato spetti l’indennità sostitutiva del preavviso sono: recesso dal rapporto effettuato senza preavviso dal datore di lavoro e assenza di giusta causa. Quanto al cumulo di indennità, ex art.18, co.6, e di indennità sostitutiva del preavviso, dichiarano i giudici, esso spetta in ogni caso di tutela meramente indennitaria (e non reintegratoria) prevista a fronte d’un licenziamento illegittimo.