E’ onere dell’Amministrazione Finanziaria comunicare lo scarto della dichiarazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva impugnato in sede di legittimità la decisione della CTR della Lombardia secondo cui una società contribuente, destinataria di un avviso di accertamento per dichiarazione non presentata, aveva invece provato la regolare trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi ad opera di un intermediario autorizzato e che, diversamente, l’amministrazione finanziaria non aveva dimostrato in quale data avesse comunicato lo scarto del file della dichiarazione trasmessa e regolarmente protocollata dall’Ufficio. L’Amministrazione, nel suo ricorso in Cassazione, riteneva che fosse onere della contribuente assicurarsi dell’acquisizione o dello scarto della dichiarazione trasmessa, mediante l’accesso alla sezione “ricerca ricevute” del sistema, accesso che avrebbe consentito alla predetta contribuente di verificare che la dichiarazione era stata rifiutata “con il codice errore 0027: data non conforme". La Cassazione ha ritenuto invece palesemente inammissibili le motivazioni addotte dall’Amministrazione Finanziaria, in quanto ha chiarito che è onere del Fisco fornire la prova relativa alla data in cui ha comunicato lo scarto del file della dichiarazione trasmessa telematicamente dal contribuente; in assenza di tali prove, la dichiarazione deve ritenersi regolarmente inviata, seppure l’AF non l’abbia ricevuta.