Anche le prestazioni discontinue possono essere lavoro subordinato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.23056/2017, riconosce la natura di lavoro subordinato alle prestazioni discontinue individuando la possibilità per lavoratore e datore di lavoro di concordare la modalità di svolgimento delle prestazioni. Per i giudici: “l’elemento della continuità non è indispensabile per caratterizzare la natura subordinata del rapporto di lavoro, potendo le parti concordare una modalità di svolgimento della prestazione che si articoli secondo le richieste o le disponibilità di ciascuna di esse, come previsto nella fattispecie del contratto di lavoro cd a chiamata o intermittente, o anche part time verticale”.