Cassazione: i rimborsi spese versati agli agenti sono soggetti a ritenuta
La Corte di Cassazione ha ritenuto che è da assoggettare a ritenuta la provvigione relativa al compenso per l’attività svolta dal commissionario, dall’agente, ecc, così costituita: “ogni altro compenso inerente l’attività prestata dagli anzidetti soggetti, ivi compresi i rimborsi spese relativi all’attività stessa ed escluse le somme ricevute a titolo di rimborso di spese anticipate per conto dei committenti, preponenti o mandanti”. A parere dei giudici l’obbligo di operare le ritenute si configura indipendentemente dalla formale qualificazione delle attribuzioni patrimoniali ed avuto riguardo alla stretta correlazione funzionale fra queste e “le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, agenzia”, ecc.