Mancata risposta ai questionari

Mancata risposta ai questionari

Cassazione: gli effetti processuali della mancata risposta ai questionari

La Corte di Cassazione, in una recente ordinanza (n. 29374 del 7 dicembre 2017) ha affermato  che, in tema di accertamento fiscale, l’invio del questionario da parte degli Uffici finanziari per raccogliere dati, notizie e chiarimenti, ex artt. 32, D.P.R. 600/1973 e 51, D.P.R. 633/1972, risponde alla funzione di assicurare un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente al fine di favorire la definizione della reciproche posizioni, così da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario. In merito a tanto, il contribuente non decade dal potere di esibizione in sede processuale dei documenti non forniti in sede amministrativa, qualora l’Ufficio non abbia formulato una richiesta specifica e non lo abbia avvertito delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza oltre il termine precisato.

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