E-fattura: quando è considerata emessa
Quando la fattura elettronica può dirsi emessa? In base al decreto IVA, “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”. Nel provvedimento AE in cui si individuano le regole tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti privati residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, viene, invece, dettato un criterio parzialmente diverso. Tale criterio deve essere conciliato con la previsione dell’art. 21. Il punto 4.1 del decreto dell’Agenzia delle Entrate prevede che “la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; la fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6 si considera non emessa. Coordinando l’art. 21 ed il provvedimento delle Entrate si desume che, indipendentemente dalla data indicata nel file, la fattura digitale si considera emessa alla data di trasmissione.