Pace fiscale

Pace fiscale

Pace fiscale: le Entrate dettano le istruzioni operative
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni riguardo la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Le scadenze per il pagamento, al fine di accedere ai benefici della pace fiscale, sono differenti a seconda del tipo di atto definibile. La prima data da ricordare è il 13 novembre 2018, a seguire, poi, il 23 novembre 2018. Potranno beneficiare della procedura gli atti non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto. Nel dettaglio: gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione; gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati; gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati di cui ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, sempreché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.

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