Assegno al coniuge

Assegno al coniuge

E' deducibile anche l’aggiornamento ISTAT

L’assegno periodico corrisposto al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva (non di fatto), di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili, è deducibile dal reddito del contribuente che lo corrisponde. La deduzione spetta solo per la parte dell’assegno che è destinato al coniuge e non anche per la parte destinata al mantenimento dei figli. Qualora la sentenza non indichi la parte dell’assegno destinata al coniuge e la parte destinata al mantenimento dei figli, la percentuale si presume del 50% ciascuno. L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 448/2008 aveva già chiarito che le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento ISTAT sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del Giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto all’altro coniuge, mentre resta esclusa la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento.

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