Benefit erogati a tassazione zero: le spiegazioni delle Entrate su come gestirli in dichiarazione
L’esenzione fiscale sulle somme erogate sotto forma di benefit, prevista dalla Stabilità 2016, riconosciuta dai datori di lavoro impropriamente, cioè in assenza dei requisiti fissati dalla norma, decade obbligando alla tassazione ordinario di tali emolumenti. Con la risoluzione 67/E l’Agenzia fornisce istruzioni ai contribuenti, che devono regolarizzare la loro posizione in occasione della dichiarazione dei redditi. Il contribuente che si accorge, in sede di dichiarazione, di non possedere i requisiti per accedere al bonus, dovrà adottare una modalità di compilazione, diversa da quella ordinaria, per assoggettare a tassazione i benefit indebitamente detassati. In particolare, gli importi in questione (punto 573 della Certificazione unica 2017) andranno indicati, insieme alle eventuali somme assoggettate a imposta sostitutiva dal datore di lavoro, nella colonna 3 denominata “somme imposta sostitutiva” (e non nella colonna 5 “benefit”) del rigo C4 (730) ovvero del rigo RC4 (Redditi).