Cassazione: la cassa “negativa” equivale a “nero”
Per la Corte di Cassazione, la cassa in negativo rappresenta un ricavo in nero per il relativo ammontare e senza ulteriori oneri a carico dell’amministrazione finanziaria. Tanto è scritto nella sentenza 27041/17. Il caso tratta di un atto di accertamento, emesso in seguito ad un accesso della Guardia di finanza, che aveva rettificato il reddito di impresa in seguito ad un’annotazione cumulativa delle fatture, in epoca successiva all’emissione, senza rispettare le disposizioni contenute nel dpr 600/1973, che impongono l’annotazione in ordine cronologico, sulla base della relativa emissione. In aggiunta, l’ufficio territoriale sosteneva che, l’esistenza di un saldo di cassa negativo costituisse una prova presuntiva idonea dell’omessa contabilizzazione di ricavi, con ribaltamento dell’onere probatorio in carico al contribuente. Un saldo cassa negativo, oltre a rappresentare una classica anomalia contabile, evidenzia l’omessa contabilizzazione di attività, almeno per l’ammontare equivalente al disavanzo. La Corte censura l’affermazione che il saldo di cassa si esaurisce nell’ambito puramente finanziario della contabilità, conferma il ribaltamento dell’onere probatorio e rinvia la causa ad altra sezione della commissione regionale, che dovrà uniformarsi alle indicazioni espresse dai giudici di legittimità.