Bollo - fatture elettroniche

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Deduzioni e crediti d’imposta Irap

Lavoro: sono abrogate le deduzioni e i crediti d’imposta Irap

La legge di bilancio, riguardo l’Irap, abroga la deduzione, per un importo fino a 15mila euro su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; l’importo era aumentato a 21mila euro per le lavoratrici e per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni. Abrogato anche il credito d’imposta del 10% previsto a favore dei soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del Dlgs 446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

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Incentivi acquisto veicoli elettrici

Legge di bilancio: incentivi acquisto veicoli elettrici

Viene introdotta una ecotassa sulle vetture inquinanti con emissioni di CO2 superiori a determinati limiti, e viene incentivato l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo, di potenza inferiore o uguale a 11kW (categorie L1 e L3) e rottama un veicolo delle stesse categorie di cui è proprietario o utilizzatore da almeno dodici mesi, spetta un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3mila euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2.

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Definizione agevolata debiti

Definizione agevolata debiti per i contribuenti in difficoltà economica

Viene stabilita, a favore di contribuenti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (Isee non superiore a 20 mila euro), l’estinzione dei debiti tributari, diversi da quelli oggetto dello stralcio fino a 1.000 euro previsto dal Dl 119/2018, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall’omesso versamento dei contributi.

CORRISPETTIVI

Credito d’imposta

Credito d’imposta adeguamento tecnologico per invio corrispettivi

Viene modificata la disciplina del contributo per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Ora viene previsto in capo al soggetto obbligato all’invio, un credito d’imposta compensabile. Precedentemente il contributo era anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato e a lui successivamente rimborsato come credito d’imposta.

FATTURA

Fatturazione elettronica: trasmissione

Fatturazione elettronica: modalità di trasmissione

Si espone una FAQ di Agenzia delle entrate riguardo le modalità di trasmissione delle fatture elettroniche. Per inviare la fattura elettronica ai propri clienti occorre trasmettere il file (XML) della fattura al Sistema di Interscambio (SdI) che provvederà a consegnare in modo sicuro il file all’indirizzo telematico che il cliente (soggetto Iva) avrà comunicato. La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il SdI, si ha per non emessa.

Fatturazione elettronica

Fatturazione elettronica: stop alla banca dati tenuta da Agenzia delle entrate

La banca dati delle fatture tenuta da Agenzia delle entrate verrà “stoppata”, e questo per via dei controlli messi in atto fino ad aprile 2019 dal garante privacy. Niente archiviazione dei documenti, quindi,  ma solo memorizzazione dei dati fiscali per i controlli automatizzati. L’archiviazione potrà continuare solo su richiesta dei contribuenti. In una nota diffusa in rete si legge: “il nuovo sistema di e-fattura prevede che l’Agenzia si limiti a memorizzare solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati (es., incongruenze tra dati dichiarati e quelli a disposizione dell’Agenzia), con l’esclusione della descrizione del bene o servizio oggetto di fattura. Dopo il periodo transitorio indispensabile a modificare il sistema, nuovi servizi di consultazione delle fatture saranno resi disponibili solo su specifica richiesta del contribuente, sulla base di accordi che saranno esaminati dall’Autorità”.

Fatture datate 31/12/2018

Fattura elettronica o cartacea per le operazioni a cavallo d'anno? Le fatture datate 31/12/2018

Diventano sempre più frequenti i dubbi di consulenti ed imprese, relativamente alle fatture che verranno elaborate “a cavallo” tra 2018 e 2019: ci si chiede cioè da quale momento dovrà essere emessa la fattura elettronica, e di conseguenza fino a quando dovrà (potrà) essere cartacea.

Il quesito, apparentemente banale, non lo è affatto, in quanto in base alla legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) l’emissione di fatture con modalità diverse da quella elettronica sarà considerata non emessa e come tale sarà sanzionata, sia per l’emittente, sia per il committente, se ed in quanto non provvederà ad emetterla in nome e per conto del proprio fornitore (in base alla procedura prevista dall’articolo 6 comma 8 del D.Lgs. n. 471/97).

Il criterio discriminante

La soluzione al problema sta tutta nella considerazione che le fatture dovranno essere elettroniche a partire da quelle emesse dall’ 1/1/19. Ciò significa che in ogni caso occorrerà rifarsi al concetto di “fattura emessa”, che è chiaramente espresso nell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 21, che dispone che “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Pertanto, l’unica cosa che rileva per risolvere il problema “fattura cartacea o elettronica” è la data della consegna o spedizione della stessa.

Le fatture consegnate (o spedite) entro il 31/12 potranno essere cartacee, mentre tutte quelle consegnate (o spedite) dall’1 gennaio dovranno essere elettroniche.

Ciò significa che:

    • non ha alcuna rilevanza, per le fatture relative a servizi professionali, l’emissione della c.d. “pro forma”: le fatture emesse  a gennaio 2019 saranno elettroniche ancorchè si riferiscano a “pro forma” emesse nel 2018;
    • analogamente, non ha nessuna rilevanza, per le fatture differite, la data del DDT: se la fattura verrà emessa a gennaio 2019, essa sarà elettronica ancorchè relativa a merci consegnate nel dicembre del 2018.
    • nel caso di fattura non emessa, il cliente, seguendo (nel 2019) la procedura di cui al citato comma 8 dell’articolo 6 (regolarizzazione entro i 30 gg successivi al quarto mese di effettuazione dell’operazione) dovrà emettere la fattura elettronicamente ancorchè la fattura (non emessa dal commissionario) andasse emessa nel 2018.

Quando il momento della ricezione rileva ai fini della detrazione

Una notazione è senz’altro opportuno fare, in riferimento a chi riceverà a gennaio 2019 le fatture datate 2018.

Nella nuova versione del Dpr 100/98 (risultante dopo le modifiche apportate dal DL 119/18), si dispone che entro il 16 del mese “può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione,fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

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SCADENZA

Acconto Iva

Acconto Iva in scadenza il 27 dicembre

Ultimo appuntamento con il Fisco dell’anno è l’acconto Iva del 27 dicembre. La misura del versamento è da calcolarsi in base a specifici metodi: acconto storico (88% del versato a saldo lo scorso anno nell’ultimo trimestre o mese di competenza); effettivo (calcolo di una liquidazione provvisoria chiusa al 20 dicembre, comprendendo l’imposta a debito e a credito calcolata fino alle fatture emesse e ricevute a quella data); previsionale (88% di una stima di calcolo delle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018).

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Liti pendenti

Liti pendenti: le novità dopo la conversione in legge

Il decreto fiscale (Dl n. 119/2018) convertito in legge, ha modificato la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 24/10/2018. Le novità: per il ricorso pendente in 1° grado è previsto il pagamento del 90% del valore della lite; in caso di soccombenza dell’Agenzia è previsto il  pagamento del 40% del valore della lite (soccombenza di 1° grado), 15% del valore della lite (soccombenza di 2° grado). In caso di accoglimento parziale del ricorso è dovuta una somma pari al 100%  per la quota di soccombenza del contribuente, e in percentuali ridotte (come descritto sopra) per la quota in cui il contribuente è vittorioso.

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