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L’imposta sostitutiva sul TFR

L’imposta sostitutiva sul TFR

Il 17 dicembre 2018 (termine prorogato in quanto il 16 è domenica) i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all’Erario l’acconto 2018 dell’imposta sostituiva sul TFR per pagare l’anticipo di imposte dovute dai lavoratori sul rendimento derivante dal trattamento di fine rapporto. L’imposta è pari al 17% e può essere determinata in base a due metodi di calcolo: il metodo storico o il metodo previsionale.

Per quest’anno, l’importo deve essere versato dal datore di lavoro in due appuntamenti:

- entro il 17.12.2018 (acconto), poiché il 16 cade di domenica;

- ed entro il 18.02.2019 (saldo), in quanto il 16 cade di sabato.

Per quanto concerne le modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva sul TFR, i datori di lavoro devono utilizzare il mod. F24 ed in particolare i seguenti codici tributo:

    • 1712”: acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta – Art. 11, c. 3 e 4, del D.Lgs. n. 47/2000;
    •  “1713”: saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta – Art. 11, c. 3 e 4 del D.Lgs. n. 47/2000.

È  il caso di ricordare che i codici tributo vanno esposti nella “sezione erario” del mod. F24, mentre il periodo di riferimento da indicare è l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, che per quest’anno è il 2018.

IPERAMMORTAMENTO12347

cambia l’iperammortamento

Legge di bilancio 2019: cambia l’iperammortamento

La legge di bilancio 2019 cambia l’iperammortamento, apportando modifiche alle percentuali di maggiorazioni da applicare. La misura del beneficio varierà, in maniera decrescente e in funzione dei volumi di investimenti. La maggiorazione del 170% interesserà gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, quella del 100% gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e quella del 50% gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Gli investimenti eccedenti questo ultimo limite (20 milioni di euro) restano fuori dall’agevolazione.

REGIME FORFETTARIO 154687

Il nuovo regime forfetario

Il nuovo regime forfetario

Si tratta di una norma anti furbetti: questo è l’appellativo attribuito alla nuova disposizione introdotta all’interno della legge di bilancio 2019 per evitare la trasformazione dei rapporti di lavoro dipendente al fine di fruire del nuovo regime forfetarioDal 1° gennaio 2019 il legislatore ha previsto di ampliare notevolmente la possibilità di fruire del regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014. I contribuenti potranno accedervi se i ricavi conseguiti o i compensi percepiti nel periodo d’imposta precedente non avranno superato il limite di 65.000 euro.

Il riferimento è rappresentato dalle entrate relative al 2018, ma questa volta, diversamente dalle disposizioni ancora oggi in vigore, la soglia sarà unica e non diversificata a seconda della tipologia dei attività. Il problema riguarda gli esercenti attività di impresa in quanto per i professionisti è oggi previsto un solo limite pari a 30.000 euro.

Il legislatore si è anche preoccupato dei possibili comportamenti finalizzati alla trasformazione del rapporto di lavoro al solo fine di fruire della minore tassazione. Il vantaggio in questo caso sarebbe duplice:

l’ex lavoratore potrebbe beneficiare della tassazione ridotta dovuta all’applicazione di un’imposta sostitutiva in luogo dell’Irpef progressiva

- il datore di lavoro conseguirebbe un risparmio notevole dovuto al venir meno degli obblighi contribuenti.

L’unica ipotesi di comportamento fraudolento potrebbe riguardare la conservazione del rapporto di lavoro con la contestuale riduzione della retribuzione precedentemente stabilita, ma poi compensata con la fatturazione di questo importo nei confronti del datore di lavoroLa norma, in ragione della finalità, non dovrebbe essere applicabile ai soggetti che non interrompono il rapporto di lavoro, ma che contestualmente e parallelamente avviano una nuova attività le cui prestazioni sono dirette in favore dell’attuale rapporto di lavoro. Si tratta di una possibilità remota, in quanto se si conserva, senza interruzioni, il rapporto di lavoro, risulta alquanto improbabile che il principale committente della nuova attività di lavoro autonomo sia rappresentato dal datore di lavoro. Questa interpretazione è aderente anche ad un’interpretazione letterale della nuova disposizione.

Infine, deve essere ricordato come la disposizione in rassegna si applica anche quando le prestazioni della nuova attività avviata sono effettuate nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli ex datori di lavoro.

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Dichiarazioni

Dichiarazioni: consegna anche a mezzo canale informatico

In risposta ad un interpello di un professionista che chiedeva se era possibile consegnare la dichiarazione dei redditi, e la relativa ricevuta, con sistema diverso rispetto a quello cartaceo, l’Agenzia delle entrate (risposta n. 97/2018) ha asserito che è possibile farlo, previo avviso inviato via Pec, mettendo a disposizione il documento sul proprio portale informatico, in un’area riservata, rispettando le norme sulla sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni (art. 3 del Dpr 322/1998) e le indicazioni in materia fornite dall’amministrazione finanziaria (risoluzioni 298/2007 – 354/2008, circolare 14/2013).

fatturazione elettronica

E-fattura

E-fattura: attivazione massiva per indirizzo telematico

Fatturazione elettronica: attivato l’invio massivo per ottenere l’indirizzo telematico. Si tratta dell’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero, in caso di canale web service o Sftp, del “codice destinatario” presso cui il cessionario/committente desidera ricevere, dal Sistema di interscambio (Sdi) le e-fattura e che lo stesso comunica al fornitore perché lo inserisca nel documento. L’Agenzia delle entrate ha reso disponibile agli operatori Iva, nel portale “Fatture e Corrispettivi”, un servizio per la registrazione di detto indirizzo telematico. Il percorso: accedere al portale con le credenziali Entratel/Fisconline, Spid o Cns e, selezionato il link del servizio, riportare l’indirizzo Pec o il “codice destinatario” da abbinare alla propria partita Iva. In qualsiasi momento, è possibile modificare o cancellare la registrazione effettuata. Per gli intermediari delegati è stata predisposta una nuova funzione che consente la registrazione con un’unica operazione gli indirizzi telematici da abbinare alle singole partite Iva dei clienti.

regime forfettario 2019

variabili Iva

Regime forfettario dal 2019: le variabili Iva da tenere in considerazione
In vista dell’inizio del nuovo anno, e nel caso si dovesse decidere di passare al regime forfettario esteso in termini di limiti di accesso, è bene tenere presente alcune variabili che possono influenzare la decisione. Una di queste variabili è quella Iva. Si ricorda che bisogna versare l’Iva relativa alle rimanenze di fine anno (se presenti), quella detratta sugli acquisti di beni strumentali, per tanti quinti quanti ne mancano al compimento del quinquennio, e quella detratta per l’acquisto di beni immobili, per tanti decimi quanti ne mancano al compimento del decennio.

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E-fattura

E-fattura: il registro delle deleghe
Nelle recenti faq relative alla e-fattura, l’Agenzia delle entrate ha chiarito chiarito alcuni aspetti relativi alla gestione delle deleghe all’intermediario per i servizi della fatturazione elettronica. L’invio massivo/puntuale delle deleghe non richiede la compilazione della sezione relativa all’autentica della firma; è ammesso anche in presenza di deleghe rilasciate prima del 5 novembre 2018; il registro delle deleghe va compilato per tutti gli invii telematici (invio massivo, puntuale o tramite PEC); la delega al cassetto fiscale è del tutto indipendente rispetto a quella per i servizi per la fattura elettronica.

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Regime forfettario dal 2019

Il Ddl di bilancio e le novità riguardanti il regime forfettario dal 2019
Il decreto di bilancio per il 2019 introduce alcune modifiche riguardo il regime forfetario. E’ innalzato il limite di ricavi/compensi a 65.000 euro in modo indifferenziato per tutte le tipologie di attività; è prevista l’eliminazione dei seguenti requisiti, da verificare sull’anno precedente: corresponsione di redditi di lavoro dipendente/assimilato superiori a 5.000 euro; possesso di beni strumentali complessivamente superiori a 20.000 euro; percezione di redditi di lavoro dipendente/assimilato superiori ad 30.000 euro. Cause di fuoriuscita dal regime: vengono modificate alcune cause di esclusione previste per i contribuenti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente/assimilato e che operano nei confronti anche di uno dei datori di lavoro (o soggetti ad essi collegati) nei 2 anni precedenti; contribuenti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano non solo in soggetti trasparenti, ma anche in società a responsabilità limitata (senza richiamo a quelle in trasparenza fiscale).

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Decreto fiscale

Decreto fiscale: le novità approvate in Senato
Si elencano le novità di rilievo del Decreto fiscale approvato in Senato: sanatoria delle irregolarità formali senza il quadro RW; rottamazione in 18 rate anziché 10; interpello esteso ai nuovi investimenti; anagrafe dei conti valida per 10 anni e libero accesso da parte della GdF; reverse charge in essere fino al 2022; chiusura delle liti pendenti con percentuali di riduzioni più alte; esenzione dalla fattura elettronica per i medici e farmacisti e moratoria delle sanzioni sino a settembre. Per l’approvazione definitiva si aspetta il voto della Camera.

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