Decreto fiscale: disposizioni in materia di semplificazione
In tema di semplificazione fiscale sono previste le seguenti misure: fatturazione elettronica – le sanzioni previste in materia di mancato rispetto degli obblighi di fatturazione elettronica non si applicano (nei primi sei mesi del 2019) se la fattura è emessa in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva, ovvero si riducono dell’80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo; emissione delle fatture – la fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione; annotazione delle fatture emesse – il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni; le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.
Novità previste anche per la registrazione degli acquisti. Viene eliminato l’obbligo della numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. La detrazione dell’Iva può essere fatta entro il giorno 16 di ciascun mese per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.