Dichiarazione precompilata

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8 milioni di incapienti

Irpef: ci sono 8 milioni di incapienti

Sono circa 8 milioni i contribuenti incapienti, che non riescono a sfruttare le detrazioni Irpef consentite dalla legge perché dispongono di un reddito inferiore. E sono 3,12 milioni i contribuenti che non riescono a sfruttare completamente le detrazioni per carichi di famiglia. Lo ha dichiarato Massimo Miani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. I dati emergono da una rielaborazione delle dichiarazioni dei redditi 2017 e 2016 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, su quando fornito dal Dipartimento delle Finanze.

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Iva annuale

Iva annuale: entro il 30 aprile la presentazione

Il 30 aprile scade il termine per la presentazione della dichiarazione Iva annuale 2017. In caso di omissione dei versamenti, fino al 2016 gli importi non versati andavano a confluire nel saldo annuale del dichiarativo. Con l’introduzione delle Comunicazioni Periodiche delle Liquidazioni IVA (LI.PE.), sono ora queste ultime la fonte in base alla quale l’Amministrazione Finanziaria effettua il controllo tra versamenti dovuti e versamenti effettuati. Per effetto di questa novità il quadro VL è mutato.  I versamenti omessi in corso d’anno non devono influenzare il saldo annuale del dichiarativo Modello IVA 2018. Nel caso in cui la LI.PE. non sia stata correttamente presentata si rende obbligatoria la compilazione del quadro VH, nella quale indicare valori di saldi esatti delle liquidazioni periodiche, valori che diventano rilevanti anche ai fini del rigo VL30 “imposta dovuta”. Il quadro VH, invece, non deve essere compilato laddove le comunicazioni periodiche siano state tutte correttamente presentate nei termini, o correttamente ripresentate entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2017.

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Bilanci 2017

Bilanci 2017: calendario serrato

Bilanci 2017: attenzione  alle modalità di convocazione, alle modifiche dei principi contabili nazionali (Oic) già applicabili e alla tempistica per l’approvazione. Se la convocazione non è conforme allo statuto, possono scattare le sanzioni da 1.032 a 6.197 euro per ogni amministratore e/o sindaco. Ai fini dell’approvazione del bilancio, gli amministratori devono aver trasmesso all’organo di controllo (se esistente) e almeno trenta giorni prima della data prevista per l’approvazione, la bozza di bilancio, completa di tutti i documenti richiesti, e devono aver depositato lo stesso presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti alla data dell’assemblea. La convocazione deve essere fatta dagli amministratori; in caso di mancata o non conforme convocazione da parte dei due organi, scatta la sanzione per ogni amministratore e/o sindaco da 1.032 a 6.197 euro, ai sensi dell’art. 2631 c.c.; l’attività di accertamento è a cura della camera di commercio competente (Mise, circ. 72265/2014). La convocazione dell’assemblea deve avvenire almeno otto giorni prima della stessa, nelle modalità prescritte dagli statuti sociali, anche a mezzo posta elettronica certificata, in sostituzione della raccomandata con ricevuta di ritorno, tenendo conto che il bilancio può essere approvato anche in seconda convocazione se indicata nello statuto sociale poiché, per le società a responsabilità limitata, la detta forma non è stata espressamente codificata.

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Rottamazione cartelle

Rottamazione delle cartelle: deadline il 15 maggio

Scade il 15 maggio il termine per aderire alla definizione agevolata prevista dal Dl 148/2017, che consente ai contribuenti di pagare l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha realizzato una serie di servizi per agevolare le procedure di presentazione della domanda, con particolare attenzione ai canali digitali a disposizione dei contribuenti e con applicativi ad hoc per i professionisti, che possono farsi delegare e agire con semplicità e immediatezza per conto dei loro clienti.

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Accertamento

Accertamento: indagini bancarie anche per le persone fisiche

Le presunzioni legali in tema di indagini finanziarie valgono per la generalità dei contribuenti e non solo per i titolari di reddito di impresa. Nelle rettifiche, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli imprenditori, quelle di versamento rilevano per tutti. Spetta al contribuente interessato fornire la prova che i movimenti riscontrati siano del tutto irrilevanti ai fini della pretesa fiscale; in tale contesto le prove esibite devono essere oggettive e specifiche, e non generiche spiegazioni sulla presunta provenienza del maggior reddito. Questa è la sintesi di quanto osservato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 7281 del 23 marzo scorso.

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l’imponibilità delle somme corrisposte

Conciliazione di lavoro: l’imponibilità delle somme corrisposte

Nelle conciliazioni di lavoro appaiono casistiche ricorrenti che prevedono l’erogazione di somme rispetto alle quali spesso ci si interroga sull’imponibilità o meno, sia a livello fiscale che previdenziale. In via generale, la somma con cui si concilia rispetto ad un licenziamento è: esente da contribuzione (circ. Inps 263/1997, punto 2); assoggettata all’aliquota TFR in quanto somma che trova origine nella cessazione del rapporto di lavoro (salvo offerta conciliativa). Ciò in tutti i casi in cui con l’erogazione di una somma si estingue il contenzioso relativo al licenziamento, in qualunque delle fattispecie di licenziamento ci si trovi, ivi comprese le ipotesi in cui l’estinzione del rapporto avvenga su sentenza. Ai fini dell’imponibilità, la somma dell’offerta di conciliazione è completamente esente, sia dal punto di vista contributivo che retributivo, mentre le altre somme corrisposte nell’ambito della conciliazione “seguono il regime fiscale ordinario”.

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DSA: regole per detrazione

DSA: pubblicate le regole attuative per effettuare la detrazione

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 6 aprile 2018, ha definito le modalità attuative della nuova detrazione Irpef relativa alle spese sostenute dai soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA). Per beneficiare della detrazione è necessario essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate. Le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, sul quale va indicato il codice fiscale del soggetto affetto da Dsa e la natura del prodotto acquistato o utilizzato. Tra gli strumenti compensativi si elencano a titolo esemplificativo: la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori; la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali. Nel novero dei sussidi tecnici e informatici, invece, rientrano le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, come, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura.

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La mancata stampa dei libri

La mancata stampa dei libri è configurabile quale bancarotta documentale

Si incorre nel reato di bancarotta documentale semplice in caso di mancato aggiornamento del libro inventari e beni ammortizzabili. Deve infatti ritenersi che l’art. 2214, comma 2, cc imponga di tenere anche tutte le scritture che attestano l’attività negoziale dell’impresa rispetto ai beni strumentali, vale a dire quelli di cui la società si serve per la sua attività commerciale. È quanto emerge dalla sentenza 15463/18, pubblicata il 6 aprile dalla quinta sezione penale della Cassazione.

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Spesometro

Spesometro in scadenza, dal 2019 addio all’adempimento

Scade venerdì il termine per l’invio dello spesometro relativo al secondo semestre, sia nella versione obbligatoria che facoltativa, nonché per correggere, senza applicazione di sanzioni, i dati trasmessi per il primo semestre. E’ ancora incerta l’indicazione delle fatture d’acquisto ricevute l’anno scorso, ma registrate nei primi mesi del 2018: non è chiaro, infatti, se debbano essere caricate su una delle comunicazioni relative al 2017, seguendo il nuovo criterio di imputazione della detrazione dell’Iva, oppure su quella del 2018.  Dal 2019 l’adempimento uscirà di scena in concomitanza con la generalizzazione dell’obbligo di fatturazione elettronica, eccetto che per le operazioni con soggetti esteri, per le quali sarà sostituito da una comunicazione specifica che avrà frequenza mensile.2019

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