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calcolo

Spesometro

Spesometro: i file scartati non vanno reinviati

Sogei conferma che i file già inviati dai professionisti e scartati in questi ultimi giorni, senza descrizione delle motivazioni dello scarto stesso, non devono essere ritrasmessi. In presenza di errori da trasmissione, in particolare con codice «ES03», i file sono da considerare conformi, quindi validi, posta l’ulteriore valutazione che i dati inseriti all’interno siano corretti o meno. Sogei informa, infatti, che sta procedendo alla rielaborazione dei file trasmessi nei giorni scorsi che, a seguito di un “problema tecnico”, hanno ricevuto un esito di scarto senza motivazione.

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Spesometro: nuova proroga

Spesometro in arrivo nuova proroga al 16 ottobre?

La stagione dello spesometro sembra infinita. Le ultime voci dicono che è in arrivo una nuova proroga al 16 ottobre, tale proroga dovrebbe permettere l’invio dei dati in tranquillità per recepire anche le novità e i chirimenti pubblicati negli ultimi giorni.

Le categorie professionali continuano a segnalare che l’adempimento sta generando fin troppe criticità, con pesanti ricadute sull’operatività di studi professionali e aziende.

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Spesometro 2018

Spesometro: gli invii del 2018

Lo spesometro prevede due invii anche nel 2018, e revisione delle sanzioni. Considerata anche la situazione attuale, con il sito ancora non ripristinato in pieno da parte di Sogei, sfumerebbe l’ipotesi di mantenere quattro invii nel 2018 dei dati fatture. La mediazione con la richiesta effettuata più volte dai commercialisti di un invio unico sarebbe quella di lasciare due invii in modo da non stressare troppo il lavoro degli studi. Intanto le disfunzioni dello spesometro non cessano. Con operatori e contribuenti al buio su esiti e scarti. E tempi di attesa lunghissimi (anche 5/6 minuti per file). È la realtà contro cui si è scontrato chi ha cercato comunque di spedire entro il 28 settembre quanti più dati possibile.

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Lettere Iva

Lettere Iva: in arrivo gli avvisi relativi al 1° trimestre 2017

Sono in arrivo le prime comunicazioni  per gli omessi versamenti Iva relativi al primo trimestre 2017. Come previsto tale comunicazione è atto ostativo il ravvedimento operoso. Nelle missive in arrivo, il pagamento integrale o della prima rata dovrà avvenire nei 30 gg successivi la comunicazione stessa, pena il consolidamento del debito e la successiva iscrizione a ruolo con le relative sanzioni. Il sistema di calcolo della rateazione, sul sito dell’Agenzia, non contempla ancora l’opzione “comunicazione 54-bis”. In tutti questi casi : nel menù a tendina va indicato “avviso 36-bis” e il numero comunicazione che si trova nella prima pagina alla voce codice atto. Scegliendo opzioni diverse il sistema rileva incongruità tra atto e tipo di avviso impedendo il calcolo.

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Revoca

Illegittimo l’accertamento sulla base di indagini bancarie

Professionisti: illegittimo l’accertamento sulla base di indagini bancarie

La Corte di Cassazione afferma che i prelievi dal conto del professionista non implicano l’automatica presunzione di maggiori ricavi, a differenza di quanto avviene per i versamenti. Il caso di specie riguarda un architetto a cui era stato rideterminato il reddito imponibile sulla base di indagini bancarie dalle quali erano emersi, secondo le Entrate, “prelevamenti e versamenti ingiustificati”. Il contribuente si è visto respingere il ricorso sia in CTP sia in CTR. I giudici d’appello, in particolare, hanno affermato che il contribuente sebbene tenuto a dimostrare la riconciliazione analitica tra i singoli movimenti bancari, i documenti giustificativi e le scritture contabili, si è limitato a richiamare la propria contabilità, pertanto tutti gli importi non giustificati sono stati considerati in nero. La Suprema Corte, con ordinanza n. 22396 affermando che: “malgrado specifica doglianza con riguardo al reddito accertato a carico del contribuente, di professione architetto (non emergendo dagli atti lo svolgimento specifico di attività imprenditoriale), i giudici di appello hanno ritenuto aventi valenza di prova presuntiva di maggiori ricavi, superabile da prova contraria, oltre alle operazioni di versamento, anche quelle di prelevamento”. La Suprema Corte conferma invece la sentenza della CTR in merito alla prova rilevata attraverso i versamenti e rinvia la sentenza per un nuovo esame.

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il portale ENEA

Detrazione al 70 e 75%: operativo il portale ENEA per inviare le domande relative agli interventi sulle parti comuni

La detrazione fiscale del 65% prevista per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 . Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, riguardanti interventi volti a migliorare l’efficienza energetica delle parti comuni di edifici condominiali, è prevista una maggiorazione della detrazione nella misura del 70 e 75%, con tetto massimo di 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La detrazione incrementata al 70% spetta per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione incrementata al 75%, invece, spetta per gli stessi interventi del punto precedente finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui alle tabelle 3 e 4, all. 1, DM 26 giugno 2015. E’ prevista la trasmissione telematica della documentazione. Gli interessati dovranno trasmetterla all’ENEA entro i 90 gg successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito portale web.

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Spesometro

Spesometro rinviato al 5 ottobre

Rinvio per lo spesometro al 5 ottobre mentre per gli invii contenenti errori formali o documentazione insufficiente si potranno ritrasmettere i file entro il 13 ottobre (15 giorni, cioè dalla scadenza del 28 settembre). Con lo slittamento della trasmissione di dati e fatture alle Entrate, concesso con provvedimento dell’Agenzia delle entrate e reso noto ieri con un comunicato, si è inserito anche il rinvio dell’inutile e odiato adempimento.

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Definizione liti

Definizione liti: chiesta una proroga

I Commercialisti hanno chiesto al Ministro dell’Economia lo slittamento del termine del 2 ottobre per l’adesione alla definizione agevolata delle liti tributarie. Si legge: “contribuenti e professionisti si ritrovano, come sempre, a fare i conti con un calendario fitto di scadenze fiscali. Tra le tante c’è quella relativa alla definizione delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, la cui domanda, tramite l’applicazione telematica “DCT”, deve essere presentata entro il prossimo 2 ottobre unitamente al pagamento della prima oppure unica rata prevista”. Una data troppa ravvicinata per i Commercialisti, considerato che il modello per la domanda è stato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate il 21 luglio, il 28 luglio sono arrivati i chiarimenti, mentre il software per la compilazione e l’invio delle istanze è stato messo a disposizione il 9 agosto scorso.

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Compensazioni Emilia

Compensazioni Emilia: estensione delle agevolazioni fino al 2019

L’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative circa l’uso delle compensazioni in F24 a cui hanno diritto le microimprese nella zona franca dell’Emilia, estese anche ai periodi d’imposta 2017, 2018 e 2019. Alle microimprese site in detta zona franca, la norma riconosce l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP e dall’IMU, per gli esercizi 2015 e 2016. Per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “Z146”, denominato “ZFU EMILIA – Agevolazioni microimprese per riduzione versamenti. Le Entrate ricordano che “L’articolo 14, comma 12-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19, fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse finanziare stanziate, ha esteso ai periodi d’imposta 2017, 2018 e 2019 l’ambito di applicazione delle agevolazioni di cui trattasi.”

L’Agenzia comunica che è adesso possibile utilizzare le compensazioni in F24 indicando gli anni 2017, 2018 e 2019, in corrispondenza del codice tributo “Z146”.

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