La fattura emessa e non conservata

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Iva

Comunicazioni trimestrali Iva: le regole per il ravvedimento

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi circa la corretta determinazione delle somme dovute a titolo di sanzione e interessi con riferimento all’ipotesi di ravvedimento operoso su rate versate tardivamente ai sensi dell’articolo 3-bis del Dl 462/1997. Il documento chiarisce che le somme dovute a titolo di sanzione e interessi da ravvedimento devono calcolarsi esclusivamente sull’importo della quota capitale della rata non versata. Al fine di conservare il beneficio della rateazione ed evitare l’iscrizione a ruolo della sanzione per il tardivo versamento, il contribuente deve effettuare il pagamento: della rata non versata entro il termine di versamento di quella successiva; degli interessi da rateazione calcolati, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione sino alla data di scadenza originaria della rata versata in ritardo; degli interessi moratori da ravvedimento calcolati sull’importo della quota capitale della rata non versata, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui il versamento della rata stessa avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito; della sanzione per omesso versamento e da calcolarsi sull’importo della quota capitale della rata non versata.

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Immobili

Immobili: no all’estromissione con cambio d’uso

Secondo l’Agenzia delle entrate è abusivo il cambio di destinazione d’uso dell’immobile strumentale, mediante il conferimento dell’azienda in una newco alla quale l’immobile verrà poi concesso in locazione. Il caso dell’interpello: “visto che l’immobile che possiede non rientra nella disciplina agevolativa, poiché è utilizzato per l’esercizio dell’attività, l’istante intende conferire l’azienda in una NEWCO SNC (costituita dagli stessi soci della Società) alla quale poi concede in locazione l’immobile. In tal modo, l’immobile risulta locato alla NEWCO SNC (quindi non più strumentale all’attività) e si può procedere all’assegnazione o cessione agevolata. Successivamente all’assegnazione, la Società si scioglie senza preventiva messa in liquidazione e la partecipazione nella NEWCO SNC viene assegnata ai soci”. Per le Entrate, tale operazione è abusiva perchè “manca il soddisfacimento di un interesse economico diverso da quello del perseguimento del vantaggio fiscale”

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Rottamazione

Rottamazione: attenzione agli errori

Rottamazione dei ruoli verso il termine del 31 luglio. La definizione agevolata dei ruoli non ammette errori nel pagamento degli importi in scadenza pertanto qualsiasi errore o omissione commessa invaliderà gli effetti della sanatoria aprendo, fin dal successivo 1° agosto, nuovi scenari ai contribuenti decaduti. Essi, infatti, potranno riattivare i pagamenti dilazionati che nel frattempo erano stati sospesi, ex lege, dal 1° gennaio al 31 luglio 2017, evitando così le azioni esecutive dell’Agenzia entrate – riscossione.

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La proroga definitiva

Ecco la proroga definitiva per i versamenti e le dichiarazioni

Dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017 anche i lavoratori autonomi potranno effettuare i versamenti delle imposte con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento. Il nuovo termine verrà formalizzato con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze che sarà firmato nei prossimi giorni. Il DPCM uniformerà il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo.

In dettaglio, i versamenti interessati dalla nuova scadenza sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto di imprenditori e lavoratori autonomi.

Con un altro DPCM, in dirittura d’arrivo, viene prorogato, al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap.

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Dichiarazioni: la proroga

Dichiarazioni: la proroga moltiplica le scadenze

La semplificazione fiscale è solo illusione. La proroga delle scadenze per le dichiarazioni fiscali porta con se la
moltiplicazione degli adempimenti e con un effetto-domino non preventivato. Grazie alla proroga, limitata alle sole imposte sui redditi, il contribuente, titolare di reddito d’impresa, dovrà: rispettare le vecchie scadenze del 30 giugno 2017, o dal luglio al 31 luglio 2017 con lo 0,40% in più, per pagare Irap, eventuale saldo Iva 2016, contributi previdenziali e le altre imposte diverse dalle imposte sui redditi; rispettare le nuove scadenze, 20 luglio 2017, o dal 21 luglio al 21 agosto con lo 0,40% in più, per pagare le imposte sui redditi, Irpef, Ires e relative addizionali.

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Nuova impresa sociale

E' entrato in vigore il decreto collegato alla riforma del Terzo settore

Il decreto contiene la nuova definizione di impresa sociale: “tutti gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività “.

L’art.2 contiene l’elenco delle attività d’impresa considerate di interesse generale, tra cui rientrano interventi e servizi sociali, prestazioni socio sanitarie, educazione e formazione professionale, interventi e servizi per la valorizzazione del territorio, accoglienza umanitaria.Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o di incremento del patrimonio; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Sono vietati i compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque i compensi superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. E’ vietata, anche, la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.

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Dichiarazione dei redditi 2012

Flop del precompilato

Flop del precompilato

La sperimentazione del 730 precompilato fa flop. Nel triennio 2015-2017, l’utilizzo diretto della dichiarazione precompilata, da parte dei singoli contribuenti, avrebbe dovuto raggiungere oltre la metà dei modelli trasmessi all’amministrazione finanziaria mentre, certifica la consulta dei Caf, conferma la marcata differenza tra le aspettative e dato reale. Il numero delle dichiarazioni precompilate non supererà, infatti, si legge nel documento, il tetto di 2 mln e 200 mila pari a circa il 10% del numero complessivo dei modelli 730 che verranno trasmessi per il periodo d’imposta 2016.

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Impresa sociale

In vigore la nuova disciplina

Il Decreto è stato pubblicato sulla GU n. 167 del 19 luglio 2017. Le nuove norme consentono di acquisire la qualifica di impresa sociale a tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

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Proroga dei redditi

La proroga dei redditi vale solo per il reddito d’impresa

Comunicato Stampa N° 125 del 20/07/2017

Slitta al 20 luglio 2017, per i titolari di reddito d’impresa (e, quindi, anche per i soci a cui è attribuito il reddito della società partecipata ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi), il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 e il versamento del primo acconto.
Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dal 21 luglio e fino al 20 agosto 2017 i versamenti potranno essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

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