Proroga dei redditi

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Nuova cartella di pagamento

La nuova cartella di pagamento

Con il provvedimento n 0134363 del 14 luglio scorso l’Agenzia delle Entrate ha approvato e reso disponibile il nuovo modello di cartella di pagamento, che sostituisce quello oramai conosciuto da molti contribuenti. La nuova cartella di pagamento rappresenta in modo più chiaro le informazioni necessarie per i contribuenti. In caso di cartelle contenenti importi iscritti a ruolo da più enti creditori, la tipologia di ente sarà individuata con un pallino colorato che lo identifica posto accanto al debito da esso iscritto a ruolo. L’arancione sarà il colore che individuerà i debiti vantati dalle agenzie fiscali mentre il verde individuerà le iscrizioni a ruolo di comuni e regioni. Medesimi colori individueranno le sezioni della cartella di pagamento recanti le informazioni di competenza di ciascun ente creditore. Oltre all’elencazione degli entri creditori delle somme pretese, saranno riportati una sintetica esposizione della causale da cui è scaturita l’iscrizione a ruolo con il relativo anno d’imposta qualora si tratti di crediti di natura erariale, nonché un prospetto nel quale sono spiegate le ragioni per le quali alcune somme sono dovute all’ente creditore mentre altre all’agente della riscossione. In particolare nella cartella sarà chiarito che la dicitura “somme dovute” indica gli importi che l’ente creditore ha posto a carico del debitore e che l’agente della riscossione deve riscuotere.

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Bonus per gli amici a quattro zampe

Bonus per gli amici a quattro zampe

Anche nel 2017 sono stati confermati sconti e detrazioni per gli amici a quattro zampe. Restano detraibili dall’Irpef, nella percentuale massima del 19%, da indicare nella dichiarazione dei redditi, le spese mediche veterinarie (comprese quelle per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche) e le spese relative all’acquisto di medicinali per cani e gatti, ma anche per pappagalli, coniglietti, criceti, eccetera. Come per i farmaci destinati all’uomo, anche per quelli veterinari non è più necessario conservare la prescrizione del medico; tuttavia, occorre che lo scontrino riporti, oltre al codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità (attestata dal codice di autorizzazione in commercio) e la quantità dei medicinali acquistati. L’agevolazione, a prescindere dal numero di animali di cui si è in possesso, prevede un tetto di spesa che non può superare i 387,34 euro, con una franchigia di 129,11 euro.

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Split payment: con un nuovo decreto si indicano i soggetti destinatari

Un provvedimento interviene sul Dm del 27 giugno emanato a seguito delle novità normative della “manovrina”, apportando correzioni minime nella forma, ma di una certa rilevanza sostanziale. Il nuovo intervento ministeriale corregge il tiro per quanto riguarda l’individuazione delle pubbliche amministrazioni destinatarie della norma in questione, eliminando il riferimento all’elenco delle Pa inserite nel Conto economico consolidato, pubblicato dall’Istat, e specificando che lo split payment si applica alle stesse amministrazioni con le quali scatta l’obbligo della fatturazione elettronica.

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bonus qualitativi

Cassazione: i bonus qualitativi sono da fatturare

La Corte di cassazione è tornata su un tema sempre molto controverso: il corretto trattamento fiscale in caso di bonus qualitativi. Il caso vede un contribuente, esercente attività di concessionario auto, che impugnava la decisione della Ctr dell’Abruzzo che aveva ritenuto legittima la ripresa per l’omessa fatturazione dei premi corrisposti dalla casa madre automobilistica alla concessionaria auto per la ricorrenza di un rapporto sinallagmatico rispetto al raggiungimento degli standard contrattuali. Secondo la Corte suprema, il ricorso è infondato. In materia di bonus o premi occorre distinguere tra “bonus quantitativi”, ossia erogazioni corrisposte a fronte dell’attività tipicamente svolta dal cliente/concessionario e incidente direttamente sul volume d’affari dell’impresa fornitrice/concedente, e “bonus qualitativi”, rispetto ai quali le erogazioni sono invece corrisposte non a fronte dell’attività tipicamente svolta dal cliente/concessionario, ma in relazione ad attività collaterali e distinte dalla prestazione principale, quali azioni dirette all’espansione delle vendite, lo svolgimento di attività di marketing ovvero attività legate, direttamente o indirettamente, alla fidelizzazione della clientela. In riferimento ai bonus qualitativi, la prestazione è soggetta al regime ordinario qualora sussista un rapporto di corrispettività tra la somma erogata dal fornitore dei beni e lo svolgimento, da parte del percettore, di specifiche obbligazioni di fare, riconducibili alla categoria dei servizI, che dispone “Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.

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La tregua di Agosto

La tregua di Agosto è salva

La tregua fiscale è ora confermata dalle Entrate.
Con un comunicato pubblicato nella tarda serata di ieri 12 luglio, l’Agenzia delle entrate rende noto quanto segue.
– Fissato al 16 ottobre il termine per rispondere alle segnalazioni
su omesse o tardive dichiarazioni
– Confermata la sospensione feriale dei termini
– L’Agenzia delle Entrate renderà disponibili agli intermediari le segnalazioni sulle omesse o tardive trasmissioni delle dichiarazioni fiscali relative all’anno 2013.

La scadenza per fornire un riscontro è stata fissata al prossimo 16 ottobre 2017. Anche per questi adempimenti è quindi confermata la sospensione feriale dei termini.

 

 

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Lavoro: nuove prestazioni occasionali a rilento

Parte con problemi la nuova piattaforma informatica dell’Inps per la registrazione delle prestazioni occasionali.
L’operatività della nuova piattaforma voucher al momento non è completa: come già si sapeva sono
esclusi gli intermediari abilitati, che dovrebbero entrare nel sistema entro luglio. A questi ultimi il sistema
di controllo messo a punto dall’Inps non riconosce la possibilità di attivare la prestazione occasionale anche se
intendono procedere per loro stessi.

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Assegno al coniuge

E' deducibile anche l’aggiornamento ISTAT

L’assegno periodico corrisposto al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva (non di fatto), di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili, è deducibile dal reddito del contribuente che lo corrisponde. La deduzione spetta solo per la parte dell’assegno che è destinato al coniuge e non anche per la parte destinata al mantenimento dei figli. Qualora la sentenza non indichi la parte dell’assegno destinata al coniuge e la parte destinata al mantenimento dei figli, la percentuale si presume del 50% ciascuno. L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 448/2008 aveva già chiarito che le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento ISTAT sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del Giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto all’altro coniuge, mentre resta esclusa la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento.

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Spesometro

Spesometro: per il primo semestre 2017 da riportare le fatture emesse tra 1° gennaio e 30 giugno

Nella comunicazione relativa al primo semestre 2017 andranno riportate solo fatture emesse con data
compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno, a prescindere dal momento di registrazione. Per le fatture ricevute
vale invece quest’ultima data. Il chiarimento è riportato nella risoluzione 87/E del 5 luglio, con cui le Entrate risolvono
numerosi dubbi degli operatori in merito al nuovo adempimento introdotto dal Dl 193/16, la cui prima scadenza è
fissata al 16 settembre (con proroga al 18). Per le bollette di importazione, possibile evitare i dati del cedente
extracomunitario, ma solo per il 2017

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le nuove prestazioni occasionali

Lavoro: le nuove prestazioni occasionali

Con la pubblicazione in GU della legge n.96/2017, di conversione del DL n.50/2017, arrivano le nuove “prestazioni occasionali”. La norma è in vigore dal 23 giugno 2017, ma sarà operativa solo dopo l’implementazione, da parte dell’INPS, delle procedure informatiche previste, che saranno comunque predisposte entro il prossimo 10 luglio. Le prestazioni occasionali sono attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile (01/01-31/12): per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori; per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori; per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. Possono essere utilizzate da: persone fisiche, non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa, per attività quali piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare; utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, fatti salvi i settori esclusi; imprese del settore agricolo, solo nel caso in cui i prestatori siano pensionati titolari di pensione di vecchiaia o invalidità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l’Università; persone disoccupate, così come definite dall’art.19, D.Lgs n.150/2015; percettori di prestazioni integrative del salario; PPAA, fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica ed esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali.

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