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IL NUOVO LAVORO ACCESSORIO

Il Parlamento ha approvato la nuova norma che dovrà regolamentare il lavoro occasionale, non è ancora stato pubblicato in gazzetta.

Vediamo gli aspetti principali, la nuova versione dei “voucher”, si suddivide in:

PrestO (prestazione occasionale) per le attività rivolte ai professionisti e alle imprese

Libretto di famiglia per i privati

Per lavori occasionali di durata massima della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile e un limite (da chiarire meglio) orario giornaliero “non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata”.

a)    per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

a)     per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b)    per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Il lavoratore ha diritto:

  • all’iscrizione nella gestione separata;
  • all’assicurazione antinfortunistica con l’Inail;
  • al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali in conformità con gli articoli 7 – 8 – 9 del D. Lgs. 66/2003alle misure di salute e generali ai sensi dell’art. 3 comma 8 del D. Lgs. 81/2008 quando la prestazione è resa verso un’impresa o un professionista
  • alle misure di salute e generali ai sensi dell’art. 3 comma 8 del D. Lgs. 81/2008 quando la prestazione è resa verso un’impresa o un professionista

Per tutte le prestazioni di lavoro occasionale, l’INPS provvede, nel limite delle somme versate a tale scopo dagli utilizzatori e accantonate virtualmente in capo all’utilizzatore al pagamento del compenso venutosi così a formare il giorno 15 del mese successivo mediante

  • accredito su conto corrente bancario
  • bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa, qualora il prestatore non sia titolare di c/c bancario. In questo caso gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore.

Prestazioni a favore di persone fisiche diverse da imprese e professionisti:

Ciascun utilizzatore può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di:

a)     Piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b)    Assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

c)     Insegnamento privato supplementare.

L’utilizzatore, entro il 3° giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica:

  • i dati identificativi del prestatore;
  •  il compenso pattuito;
  • il luogo di svolgimento e la durata della prestazione;
  • nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto;

Prestazioni a favore delle imprese/professionisti:

Il rapporto tra imprese/professionisti da un lato e lavoratori occasionali dall’altro si instaura tramite il contratto di prestazione occasionale mediante il quale un utilizzatore (impresa e professionista) acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro, comunque, i limiti di importo indicati in precedenza, alle condizioni e con le modalità successivamente esplicate. Non è richiesta alcuna forma scritta.

La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro netti, tranne che nel settore agricolo per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro.

L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione una dichiarazione contenente:

  • i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • il luogo della prestazione,
  • l’oggetto della prestazione;
  • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
  • il compenso pattuito in misura non inferiore a 36 euro netti, corrispondenti a prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata, salvo il settore agricolo, come indicato in precedenza.

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Canone TV

Nuovi codici tributo per il Canone TV

Sono istituiti con la risoluzione 71/E tre nuovi codici tributo per gli obblighi di comunicazione dei dati relativi ai canoni addebitati, accreditati, riscossi e riversati da parte delle imprese elettriche. Essi sono: 3415, per il recupero delle somme e degli interessi dovuti in caso di tardivo, omesso o parziale riversamento/addebito; 3416, per la sanzione dovuta in caso di tardivo, omesso o parziale riversamento/addebito; 3417, per la sanzione dovuta in caso di omessa o incompleta trasmissione dei dati relativi al canone.

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Decreto conti pubblici

Il decreto conti pubblici è legge: conferme e novità

Il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge di conversione del Dl 50/2017, contenente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. Ecco alcune novità: modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva: viene detto che le nuove disposizioni relative al termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva e al termine di registrazione degli acquisti si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017; il regime di esenzione Iva è esteso ai servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o dagli enti per il diritto alla studio universitario regionali.

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Rottamazione cartelle

Rottamazione cartelle: da domani i dati in chiaro

Oggi il termine ultimo per Equitalia per l’invio delle comunicazioni che indicano il dovuto. Da domani tutti i dati saranno in chiaro. Le comunicazioni riportano l’esito dell’istanza e, se accettata, l’ammontare complessivo delle somme dovute, l’indicazione degli eventuali carichi di debiti che non possono essere rottamati, la data entro cui effettuare il pagamento. In allegato si trovano anche il/i bollettino/i di pagamento a seconda della scelta che il contribuente ha effettuato al momento della compilazione del modulo DA1 e il modulo per l’eventuale addebito sul tuo conto corrente. La comunicazione è inviata in relazione a ciascuna richiesta presentata.

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Cancellazione partite Iva

IVA: cancellazione delle partite Iva

L’Agenzia può procedere alla cancellazione automatica dell’operatore economico; al fine lancia una serie di nuovi controlli in materia di partite Iva. E questo per contrastare il dilagare delle frodi in materia Iva, in attuazione del principio di cooperazione amministrativa espresso sul piano unionale con il regolamento 904/2010/Ue. Sulla base di un’analisi del rischio, verranno individuati tutti i soggetti che per caratteristiche o anomalie gestionali risultano, di fatto, privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva. Le nuove regole tendono a colpire non solo i soggetti coinvolti nelle frodi (quali emittenti di fatture false), ma tutti coloro per i quali non risulta provata una reale attività economica.

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Scadenze di giugno

L’agenda delle scadenze di giugno

L’agenda delle tasse riparte con 143 appuntamenti solo nel mese di giugno. Un tour de force che metterà a dura prova le tasche dei cittadini e le casse delle imprese, ma anche l’attività degli studi professionali, alle prese con la prima delle nuove comunicazioni dei dati relativi alle liquidazioni Iva. Da quest’anno non c’è più il “tax day” e quindi il 16 giugno non si accumuleranno le scadenze di versamento delle imposte sugli immobili e di quelle sui redditi. Ma lo sdoppiamento tra le prime (confermate al 16 giugno) e le seconde (rinviate al 30) non è esattamente una semplificazione.

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Benefit erogati a tassazione zero: le spiegazioni delle Entrate su come gestirli in dichiarazione

L’esenzione fiscale sulle somme erogate sotto forma di benefit, prevista dalla Stabilità 2016, riconosciuta dai datori di lavoro impropriamente, cioè in assenza dei requisiti fissati dalla norma, decade obbligando alla tassazione ordinario di tali emolumenti. Con la risoluzione 67/E l’Agenzia fornisce istruzioni ai contribuenti, che devono regolarizzare la loro posizione in occasione della dichiarazione dei redditi. Il contribuente che si accorge, in sede di dichiarazione, di non possedere i requisiti per accedere al bonus, dovrà adottare una modalità di compilazione, diversa da quella ordinaria, per assoggettare a tassazione i benefit indebitamente detassati. In particolare, gli importi in questione (punto 573 della Certificazione unica 2017) andranno indicati, insieme alle eventuali somme assoggettate a imposta sostitutiva dal datore di lavoro, nella colonna 3 denominata “somme imposta sostitutiva” (e non nella colonna 5 “benefit”) del rigo C4 (730) ovvero del rigo RC4 (Redditi).

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Voucher

Lavoro: al posto dei voucher i libretti famiglia e i PrestO

Il libretto famiglia e il contratto di Prestazione Occasionale (PrestO) sono le novità che prenderanno il posto dei voucher e il rapporto di lavoro accessorio abrogati il 17 marzo 2017. In questi nuovi strumenti risulterebbero accresciute le tutele previdenziali, normative e assistenziali in favore dei prestatori e per i quali sarà comunque necessario procedere all’invio della comunicazione preventiva.

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Preparazione dei seggi elettorali per le Elezioni Comunali 2016

Elezioni 2017

Elezioni 2017: i permessi per il lavoro ai seggi

La disciplina normativa e pratica per la gestione dei permessi e dei riposi spettanti ai dipendenti chiamati ad adempiere alle funzioni presso uffici e seggi elettorali in occasione di elezioni, in veste di pubblici ufficiali (scrutatori, segretario e presidente di seggio) o in qualità di rappresentanti di lista dispone che: “i giorni di assenza dal lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa e pertanto sorge per il lavoratore il diritto a ricevere la relativa retribuzione”. L’importo da prendere a riferimento è quello della “normale retribuzione giornaliera globale contrattuale”, considerando il dipendente come se avesse regolarmente lavorato nei giorni in cui si è assentato per partecipare alle operazioni di seggio. Nei giorni di permesso elettorale i dipendenti non possono prestare ulteriore attività lavorativa presso il proprio datore, ancorché in orario diverso. In caso contrario, si ritiene che l’azienda sia passibile anche della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro, o da 300 a 1.000 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore. Ai fini fiscali e previdenziali, l’importo retributivo dei permessi elettorali pagati dal datore di lavoro è totalmente assoggettato, alla stregua della normale retribuzione.

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