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Fondo di garanzia e pagamento TFR

Fondo di garanzia e pagamento TFR: istruzioni INPS

L’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti sulla documentazione da presentare per la domanda di intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro in caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale (messaggio n. 3854 del 24 ottobre 2019). In un precedente messaggio, l’Istituto informava che, tra i documenti da presentare a corredo della domanda di intervento del Fondo di garanzia, ci fosse l’originale del titolo esecutivo in forza del quale si può procedere all’esecuzione coattiva sul patrimonio del datore di lavoro. Ora, chiarisce che basta la copia conforme.

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Regime forfettario 2020

Regime forfettario 2020: ecco come come verrà modificato – Disegno Di Legge di Bilancio

Il Disegno Di Legge è stato presentato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e comunicato alla presidenza il 2 novembre 2019.

Regime forfettario 2020 fino a 100.000 euro: abrogato

Art. 88 delle nuove disposizioni: i commi da 17 a 22, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 vengono abrogati: si tratta in pratica dei commi che prevedevano che dall’1/1/2020 partisse il regime forfettario per i contribuenti con ricavi da 65.001 a 100.000 euro, che sarebbero stati tassati con l’aliquota unica del 20%. Abolito questo regime, prima ancora del suo avvio.

Le condizioni per essere forfettario 2020

I contribuenti (persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni) applicano il regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio (di cui all’articolo 70 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276), per lavoratori dipendenti, collaboratori (di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c e c-bis, del tuir), anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto (ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato D.Lgs 276 del 2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati (di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro (di cui all’articolo 60 del tuir).

Nuova ulteriore causa di esclusione dal regime forfettario 2020

Non possono avvalersi del regime forfettario neanche i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli dì lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, dì cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Quando si esce dal forfait?

Il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui vengono meno i suddetti requisiti che consentivano di essere forfettario. Quindi nell’anno stesso in cui si supera il limite non si esce dal forfait… E’ possibile fatturare quindi qualsiasi cifra e per quell’anno si resta forfettari.

Premio ai forfettari che emettono fatture elettroniche

Per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno. Quindi un anno in meno per l’Agenzia delle entrate per poter verificare questi contribuenti (premio concesso perchè tanto non gli serviva)

Il reddito del regime forfettario 2020 si deve contare in caso di deduzioni, detrazioni o benefici

Quando una qualsiasi disposizione di legge fa riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario, anche se la tassazione avviene “separatamente” dalla normale IRPEF.

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Manovra economica 2020: ulteriore trasformazione del regime forfetario

Ancora novità sul regime forfetario nella manovra economica 2020

Decorso un anno dalle modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di Bilancio 2019, il legislatore non trova pace.

I contribuenti forfetari non hanno fatto in tempo a metabolizzare gli effetti dell’ultimo intervento normativo, e probabilmente si troveranno a fare “i conti” con ulteriori novità a seguito della Manovra economica 2020.

La caduta del “vecchio” Governo e la nomina del nuovo Esecutivo risulta così decisiva in quanto l’attuale maggioranza ha sempre manifestato la sua contrarietà alla flat tax.

Manovra 2020 e regime forfetario: ecco cosa potrebbe cambiare

Quest’ultimo anno ha dimostrato che un numero elevato di contribuenti, anche in considerazione dell’incremento del limite di ricavi o di compensi a 65.000 euro, ha fruito del regime forfetario.

Conseguentemente, si intende ora limitare nuovamente l’accesso al beneficio fiscale.

Saranno reintrodotte alcune delle “vecchie” cause ostative. Ciò al fine di limitare al massimo le dimensioni dei contribuenti che potranno accedere al regime forfetario dal 1° gennaio 2020.

E’ dunque probabile che numerosi contribuenti, i quali hanno avuto accesso per la prima volta al regime forfetario nel periodo d’imposta 2019, siano obbligati ad uscirne con decorrenza dall’inizio dell’anno 2020.

La manovra 2020 potrebbe reintrodurre alcune cause ostative

Le modifiche al regime forfetario sono previste del disegno di legge relativo alla Manovra economica 2020 e non nel decreto legge collegato.

Dovrebbero essere reintrodotte alcune delle cause ostative in vigore fino al 31 dicembre 2018.

Potrebbero restare esclusi dal predetto regime i contribuenti lavoratori dipendenti, ovvero pensionati, il cui reddito conseguito a tale titolo sia superiore all’importo annuale di 30.000 euro.

In buona sostanza il nuovo regime risulterebbe incompatibile, come in passato, per i contribuenti che contemporaneamente sono anche lavoratori dipendenti.

Il legislatore potrebbe reintrodurre anche il limite di 20.000 euro relativo al costo di acquisto dei beni strumentali detenuti al 31 dicembre dell’anno precedente.

Se la limitazione dovesse risultare confermata, i contribuenti, anche forfetari, che al 31 dicembre del 2019 avessero acquistato, anche in passato, beni strumentali il cui costo abbia superato la predetta soglia, sarebbero esclusi dal regime forfetario.

Inoltre, dovrebbe essere reintrodotto il limite riguardante la possibilità di avvalersi di lavoratori dipendenti.

I criteri di determinazione del reddito per i forfetari

Al momento non sembra che debbano variare i criteri di determinazione dei reddito, anche se nei giorni scorsi si è paventato un ritorno ad una determinazione analitica com’era nel vecchio regime dei minimi.

Resta però confermata l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 15 per cento che dovrà essere applicata al reddito determinato analiticamente.

770 2019

Modello 770/2019 in scadenza al 31 ottobre 2019: le principali novità

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2019, ha approvato il Modello 770/2019, relativo all’anno d’imposta 2018, con le relative istruzioni per la compilazione e in data 14 febbraio 2019 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione 770/2019.

Il 7 giugno 2019 è stato emanato un altro provvedimento con il quale l’Amministrazione finanziaria ha modificato il modello 770/2019, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche.

Tuttavia la struttura del modello e le regole di compilazione sono da considerare sostanzialmente confermate rispetto allo scorso anno in quanto gli adeguamenti non hanno avuto una portata rivoluzionaria.

Modello 770/2019: modalità di trasmissione e di compilazione

Il termine per la trasmissione telematica del modello 770/2019 è stato fissato dall’articolo 4, comma 3-bis, D.P.R. 322/1998, al 31 ottobre di ogni anno e il modello deve essere presentato all’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti obbligati o per il tramite degli intermediari abilitati, al fine di comunicare le ritenute operate nell’anno 2018 e i relativi versamenti avvenuti con il modello F24.

Nota: la modifica strutturale del termine di trasmissione è stata disposta dalla Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 933), con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Le modalità di presentazione della dichiarazione sono sostanzialmente invariate rispetto all’anno precedente ovvero:

a) Presentazione del modello 770/2019:

Il sostituto d’imposta deve presentare il modello 770 esclusivamente in via telematica, direttamente o avvalendosi di uno degli intermediari abilitati.

b) Suddivisione del modello 770/2019:

È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il modello 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX, relativi alle ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (ai sensi dell’articolo 25, Decreto Legge n. 78/2010), già presenti nel quadro SY;
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, somme liquidate a titolo di indennità di esproprio, somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, ovvero somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Nota: la facoltà è riconosciuta se i sostituti hanno trasmesso, nei diversi termini previsti dall’articolo 4, D.P.R. 322/1998, ovvero entro il 7 marzo 2019 o il 31 ottobre 2019 sia Certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati, sia Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e sia, qualora richiesto, Certificazione degli utili (allo stato attuale infatti le certificazioni contenenti solo redditi esenti o non interessati alla dichiarazione precompilata modello 730 possono essere inviate entro il termine del 31 ottobre 2019).

c) Invio del modello 770/2019 con un massimo di tre flussi:

L’invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di 3 flussi che devono ricomprendere complessivamente le 5 tipologie di ritenute individuate.

Nota: le tre macro-categorie di ritenute sono:

  1. ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato, le cui eccedenze di versamento possono essere compensate nel modello F24 utilizzando il codice tributo “1627” in corso d’anno o il codice tributo “6781” alla fine del periodo d’imposta;
     
  2. ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché su redditi derivanti da locazioni brevi, le cui eccedenze possono essere compensate nel modello F24 utilizzando il codice tributo “1628” in corso d’anno o il codice tributo 6782 alla fine del periodo d’imposta (per locazioni brevi riferimento alla risoluzione n. 88/2017);
     
  3. ritenute su redditi di capitale e bonifici disposti, le cui eccedenze possono essere compensate nel modello F24 utilizzando il codice tributo “1629″ o “6783″.

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Esonero per medici e farmacisti nel 2020

Fattura elettronica: ancora esonero per medici e farmacisti nel 2020

Il Decreto Fiscale conferma per il 2020 l’esonero dall’invio dei dati delle prestazioni sanitarie delle persone fisiche, anche se non rientranti nel sistema TS. Sono, pertanto, esonerati dalla fatturazione elettronica medici, farmacisti e tutti gli operatori sanitari.  

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Redditi

Le nuove scadenze di versamento delle imposte

A seguito della risoluzione Agenzia delle entrate n. 71 del 1° agosto 2019, e del comunicato del MEF del 14 ottobre 2019, ecco le scadenze dei versamenti rateali derivanti dal modello Redditi 2019:

  • non titolari di partita IVA – 30 settembre, 31 ottobre, 2 dicembre (con maggiorazione dello 0,40% – 30 ottobre, 31 ottobre, 2 dicembre);
  • titolari di partita IVA – 30 settembre, 16 ottobre, 18 novembre (con maggiorazione dello 0,40% 30 ottobre e 18 novembre);
  • titolari di partita IVA soggetti a ISA e forfettari – 30 settembre, 16 ottobre, 16 marzo 2020 (con maggiorazione 0,40% 30 ottobre, 16 marzo 2020). Alle rate andranno anche aggiunti gli interessi come previsto.
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Semplificazioni fiscali

Il CNDCEC e Confindustria propongono delle semplificazioni fiscali

Alcune proposte di semplificazioni fiscali arrivano da Confindustria e CNDCEC.

Si segnalano:

-riformulazione dello split payment;

-allungamento dei termini per usufruire della detrazione IVA fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno successivo a quello in cui è sorto il diritto; esterometro annuale;

-modifica dei requisiti di accesso al consolidato e al regime IVA di gruppo;

-alleggerimento gli oneri connessi ai disallineamenti che esistono tra la disciplina civilistica e quella fiscale;

-obbligo per l’Amministrazione finanziaria di comunicazione dell’esito anche negativo di una procedura di controllo, entro un termine prefissato;

-adozione di disposizioni volte all’acquiescenza parziale di rilievi mossi dall’Amministrazione finanziaria, che obblighino al contraddittorio preventivo per tutti i tributi e per tutti i tipi di accertamento, o che fissino un termine di risposta alle istanze di autotutela; interventi sul tema delle azioni penali avviate senza che sia adottato un atto impositivo che accerti i rilievi contestati.

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Le esenzioni per pensioni d’invalidità e assegno di accompagnamento

Redditi: le esenzioni per pensioni d’invalidità e assegno di accompagnamento

Alcuni redditi non sono dichiarabili al fisco. Tra questi la pensione d’invalidità e l’assegno di accompagnamento. In generale sono esenti le prestazioni con natura assistenziale, come: l’assegno di accompagnamento (515,43 euro mensili); la pensione  destinata agli invalidi civili (279,47 euro mensili); l’assegno di assistenza, o pensione per invalidi civili parziali (279,47 euro mensili). Le prestazioni derivanti dal rapporto assicurativo con l’Inps senza natura assistenziale, sono tassabili. Rientra nel caso l’assegno ordinario di invalidità. Esso, a differenza di quello che può sembrare, è una prestazione prestazione che trova il suo fondamento nel rapporto assicurativo con l’Inps. Necessitano 5 anni di contribuzione per ottenerlo, di cui 3 accreditati nell’ultimo quinquennio.

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Fattura elettronica emessa due volte

Fattura elettronica emessa due volte: come rimediarE

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un dubbio di un contribuente al quale è capitato un errore che potrebbe ripetersi tante volte in futuro a qualsiasi contribuente.

Il caso specifico è relativo a fatture cartecee emesse in anni precedenti e poi riemesse come fatture elettroniche; ma la soluzione è attivabile anche per casi di doppio invio di fatture elettroniche.

E’ quindi opportuno conoscere il parere dell’Agenzia e sapere come muoversi qualora potesse capitare il caso, ad una azienda oppure ad un commercialista al quale venisse richiesta la soluzione al dubbio.

Cosa è successo

Un contribuente, a causa di un’anomalia tecnica del software impiegato per la gestione del processo di fatturazione elettronica, nel mese di gennaio 2019 ha erroneamente trasmesso al Sistema di Interscambio alcune fatture già emesse in formato cartaceo nel corso del 2017 e 2018, e per le quali aveva già provveduto ai relativi adempimenti IVA.

Cosa ne pensa l’Agenzia delle entrate

L’errore del contribuente può ricondursi a situazioni simili alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione” e pertanto, al fine di neutralizzare l’errato invio dei duplicati, l’istante può emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni, riportando nel campo “causale” la dizione “storno totale della fattura per errato invio tramite SdI”.

Qualora però i duplicati delle fatture non hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA del 2019, allora le note di variazione non possono costituire titolo per il recupero in detrazione dell’IVA a debito.

Sarà altresì cura dell’istante informate i destinatari dei duplicati delle fatture che non abbiamo detratto l’IVA e dedotto il costo ivi rappresentato, che le note di variazione ricevute non devono partecipare alla liquidazione periodica né vanno annotate in contabilità, salvo l’obbligo di conservazione del documento ricevuto.

Il Sistema di Interscambio controlla

Lo SdI, utilizzato obbligatoriamente dal 1° gennaio 2019 per l’emissione delle fatture elettroniche, effettua per ogni file correttamente ricevuto una serie di controlli propedeutici all’inoltro del documento al soggetto destinatario. Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario

In particolare, le verifiche di unicità della fattura, effettuate dallo SdI al fine di intercettare e impedire l’inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato,comportano lo scarto della fattura che rechi dati (identificativo cedente/prestatore,anno della data fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa.

Nel caso prospettato dall’istante, tuttavia, lo SdI non poteva intercettare ed impedire l’errore consistente nel rinvio in formato elettronico di fatture emesse già in modalità cartacea nel corso del 2017 e 2018, quando ancora non era obbligatoria la fatturazione elettronica.

Tutto questo è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 395 del 7 ottobre 2019

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