Collocamento obbligatorio

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Compensazioni IVA

Compensazioni IVA: cosa cambia

Per contrastare l’uso indebito delle compensazioni la manovra correttiva è intervenuta sulla disciplina con tre novità: la modificazione da 15 mila a 5 mila euro della soglia per l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap dalle quali emerge il credito; la previsione dell’obbligo per le partite IVA di utilizzare ai fini della compensazione i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per crediti di qualsiasi importo e relativi sia all’IVA che alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’IRAP e ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU; in caso di indebita compensazione, l’impossibilità di avvalersi della compensazione in sede di pagamento delle somme dovute.

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Professionisti: spese di formazione

Professionisti: deducibilità integrale per le spese di formazione con tetto

Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge contenente “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
La nuova legge (in attesa di essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) prevede una serie di tutele a favore dei lavoratori autonomi. Dal punto di vista tributario, gli articoli 8 e 9 della legge prevedono significative novità in materia di redditi di lavoro autonomo, modificando l’articolo 54 del Tuir (Dpr 917/1986) al comma 5. Quest’ultimo detta la disciplina delle spese parzialmente deducibili. Riguardo la deducibilità delle spese di formazione, la disciplina previgente prevedeva una parziale deducibilità (50% del loro ammontare) delle spese sostenute dal professionista per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno. Con la novità si stabilisce l’integrale deducibilità delle spese di formazione (nel limite annuo, comunque, di 10mila euro).

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Indennità per il lavoratore licenziato in tronco

Lavoro: indennità per il lavoratore licenziato in tronco

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso incidentale di un istituto bancario, che aveva impugnato la decisione dei giudici di merito per aver ritenuto che il ritardo nell’intimare un licenziamento disciplinare nei confronti di un dipendente della banca potesse trasformare in giustificato motivo soggettivo quella che ontologicamente era una giusta causa di recesso e per aver cumulato l’indennità risarcitoria di cui all’art.18, co.6, legge n.300/1970 e l’indennità sostitutiva del preavviso. I giudici di primo grado avevano dichiarato illegittimo, perché tardivo, il licenziamento per giusta causa intimato in via disciplinare dall’istituto bancario nei confronti di un dipendente e, dichiarato risolto il rapporto, condannato la società a pagare al lavoratore l’indennità ex art.18, co.6; i giudici d’appello avevano poi riqualificato il licenziamento come licenziamento per giustificato motivo soggettivo e condannato la società a pagare l’ulteriore importo a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, confermando le altre deliberazioni dei giudici di primo grado. La Cassazione ha chiarito che i requisiti necessari affinché al dipendente licenziato spetti l’indennità sostitutiva del preavviso sono: recesso dal rapporto effettuato senza preavviso dal datore di lavoro e assenza di giusta causa. Quanto al cumulo di indennità, ex art.18, co.6, e di indennità sostitutiva del preavviso, dichiarano i giudici, esso spetta in ogni caso di tutela meramente indennitaria (e non reintegratoria) prevista a fronte d’un licenziamento illegittimo.

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Agevolazione prima casa: dichiarazione resa rettificabile

Requisiti per fruire dell’agevolazione prima casa: dichiarazione resa rettificabile

Con la risoluzione n.53/E/2017 l’Agenzia delle Entrate riepiloga le condizioni per poter fruire dell’agevolazione prima casa. In merito la residenza da stabilire nel Comune di ubicazione dell’immobile, è stato posto all’Agenzia interpello. L’interpellante ha acquistato in data 29 gennaio 2016 un’abitazione per la quale ha richiesto le agevolazioni prima casa, dichiarando in atto che avrebbe svolto la propria attività nel Comune di ubicazione dell’immobile neo acquistato. Le aspettative lavorative del contribuente sono state disattese e alla fine del 2016 lo stesso ha concluso la propria attività professionale avviata ad inizio anno. L’interpellante a questo punto richiede alle Entrate se può conservare le agevolazioni prima casa ottemperando al secondo dei requisiti richiesti dalla norma, ossia trasferendo la propria residenza entro i 18 mesi dall’acquisto dell’immobile, modificando la dichiarazione resa nell’originario atto di acquisto. Le Entrate hanno accolto positivamente la richiesta del contribuente. Secondo l’Agenzia delle entrate, considerando che il termine dei 18 mesi risulta ancora pendente e che le due condizioni sopra esposte sono tra loro alternative, il contribuente può ancora fruire delle agevolazioni prima casa a patto che assuma l’impegno di trasferire la propria residenza nel Comune in cui è sito l’immobile; egli dovrà integrare l’atto originario nel rispetto delle medesime formalità giuridiche, provvedendo alla registrazione dell’integrazione presso l’ufficio in cui è stato registrato l’originario atto di acquisto. La rettifica potrà essere effettuata a condizione l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente non abbia già disconosciuto, con apposito avviso di liquidazione, le agevolazioni prima casa rilevando la mancanza del presupposto dello svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune in cui è sito l’immobile acquistato.

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Redditometro

Corte di Cassazione: è nullo il redditometro in caso di contrazione di un mutuo

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 11082 del 5 maggio 2017, ha stabilito che è nullo l’accertamento con redditometro quando gli acquisti vengono fatti a seguito della contrazione di un mutuo, a tal fine si possono considerare come elementi di capacità contributiva nemmeno i ratei di mutuo pagati nell’anno di imposta considerato.

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Manovra correttiva: novità

Manovra correttiva: novità in materia di reddito d’impresa

Ecco le principali disposizioni contenute nel Dl n. 50/2017 in materia di reddito d’impresa.

Riserve Iri: in caso di fuoriuscita dal regime Iri le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione dello stesso, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci. A tali soggetti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 24%.

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Modello 730: Le scadenze

Modello 730: le scadenze

Dallo scorso 18 di aprile la dichiarazione dei redditi precompilata è stata messa a disposizione dei contribuenti.      Ricordiamo le scadenze:

- dal 2 maggio e fino al 24 luglio (il 23 cade di domenica) è possibile integrare, modificare e inviare la precompilata nel caso del modello 730;

- il 2 ottobre, nel caso del modello Redditi.

Il 730 precompilato deve essere presentato entro: il 24 luglio direttamente all’Agenzia delle Entrate; il 7 luglio al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.modello-730-conosciamolo-meglio_352241

 

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Premio nascita

Premio nascita: la presentazione delle domande

L’INPS fornisce indicazioni riguardo la disciplina del premio nascita previsto dalla Legge di Bilancio 2017. La madre potrà chiedere all’INPS dopo il compimento del 7° mese di gravidanza il premio di 800 euro. L’istanza deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità: WEB; Contact Center Integrato; numero verde 803.164 o numero 06 164.164; Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.

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Società di persone e beni ai soci

Società di persone e beni ai soci: ok al comportamento concludente

Con la risoluzione 54 del 2 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità con le quali le società di persone, poste in liquidazione nel corso del 2016, possono esercitare l’opzione per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci. Nella circolare 26/2016, era stato chiarito che l’esercizio dell’opzione si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva.Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate, a parziale modifica di quanto detto nella circolare 26/2016, ritiene che possa trovare applicazione il principio di carattere generale del “comportamento concludente” , secondo cui “l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili”.

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