Beneficio prima casa

Irap professionisti

Irap professionisti: dovuta per la segretaria in outsourcing

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle Entrate avverso la decisione dei giudici d’appello, secondo i quali il servizio di segreteria e telefonia fornito al professionista con un contratto di collaborazione esterna, non implica la sussistenza di un’autonoma struttura organizzativa esterna, necessaria ai fini del versamento dell’Irap. Tuttavia se la collaborazione è continuativa e rilevante, il fatto che il professionista si avvalga di tali servizi con un contratto di outsourcing, non rileva ai fini del versamento dell’imposta. L’auto-organizzazione del professionista è quindi un elemento essenziale per il versamento dell’ imposta, ma non sufficiente, essendo altresì necessario un elemento organizzativo esterno, basato sull’esistenza di beni strumentali, sul ricorso a lavoro altrui e sull’apporto di capitale, anche in via tra loro alternativa. In proposito è stato precisato che per potersi applicare la norma è necessario che la specifica capacità contributiva del professionista sia estesa e rafforzata da un’attività autonomamente organizzata, nel cui ambito assume rilievo anche la presenza di un solo dipendente. Ne consegue che, nonostante il contribuente non si avvalga di dipendenti, ma di collaboratori esterni e autonomi ingaggiati mediate la sottoscrizione di un contratto di servizi, ciò non esclude di per sé la ricorrenza di una sua autonoma struttura organizzativa assoggettabile ad IRAP, dovendosi invece valutare la qualità e quantità di tali collaborazioni.

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BolloAuto

Leasing auto agenti

Leasing auto agenti: i limiti 2017

La legge di bilancio 2017 ha previsto che dal 1 °gennaio 2017 il costo massimo deducibile per agenti e rappresentati per le auto in leasing è aumentato. Il nuovo valore è di euro 5.164,57 contro euro 3.615,20 precedente. L’art. 164 del TUIR detta i limiti di deducibilità dei costi degli automezzi utilizzati nell’esercizio d’impresa, arte o professione prevedendo che per il veicolo: esclusivamente strumentale dell’impresa o adibita ad uso pubblico la deducibilità è pari al 100%; dato in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta la deducibilità è pari al 70%;
nella generalità dei casi la deducibilità è pari al 20% nel limite del costo massimo di € 18.075,99. Per gli agenti e rappresentanti di commercio la percentuale di deducibilità è all’80%, e, limitatamente alle autovetture, il limite quantitativo di 18.075,99 euro è elevato a 25.822,84 euro.

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Sostitutiva sui finanziamenti in F24

Sostitutiva sui finanziamenti in F24

Con il provvedimento 20 aprile 2017 del direttore dell’Agenzia delle Entrate è disposto il pagamento tramite F24 dell’imposta sostitutiva (delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative) sui finanziamenti, di cui all’articolo 17 del Dpr 601/1973.

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L’Iva non aumenterà

L’Iva non aumenterà: in arrivo il decreto correttivo

Il Governo vuole evitare l’aumento delle imposte indirette previsto dalle clausole di salvaguardia; così ha riferito il Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, nel corso dell’audizione presso le commissioni riunite di camera e senato per la presentazione del Def. Una “manovra alternativa” che verrà definita nei prossimi mesi, e sarà attuata dalla prossima legge di bilancio, si occuperà della risoluzione del problema.

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Rottamazione cartelle

Rottamazione cartelle: pochi giorni ancora per aderire

Conto alla rovescia per la scadenza della rottamazione delle cartelle. Venerdì 21 aprile scade infatti il termine per presentare la domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’articolo 6 del Dl 193/2016.

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Agevolazione prima casa

Agevolazione prima casa anche senza la residenza

Il beneficio prima casa, consistente nell’applicazione di un’aliquota IVA ridotta ossia del 4% e di un’imposta di registro ridotta al 2%, è previsto solo qualora, l’acquirente rispetti determinate condizioni. Tra queste condizioni la principale è la residenza o il lavoro nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato. Tuttavia, qualora al momento del rogito notarile, l’acquirente non abbia ancora la residenza nel predetto comune, questi può comunque godere dell’agevolazione, a condizione che dichiari l’intenzione di trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto e poi effettivamente la trasferisce. Qualora l’acquirente non abbia la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile oggetto dell’agevolazione, se si vuole avere il beneficio, il rogito deve indicare l’intenzione a trasferirla entro i 18 mesi successivi,  se l’atto contiene la predetta espressione e poi il contribuente non voglia o non possa più effettuare il trasferimento della residenza, egli può, sempre entro 18 mesi dal rogito, beneficiare ugualmente dell’agevolazione se, con atto integrativo del rogito stesso, attesti che, alla data in cui è stato redatto, effettivamente svolgeva la propria attività lavorativa nel Comune dove è ubicata l’immobile agevolato.

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Bilanci

Bilanci: microimprese senza la nota integrativa

Le microimprese sono esentante dalla nota integrativa. L’esenzione vale se lo stato patrimoniale dà sufficienti informazioni. È l’effetto più importante del recepimento della direttiva 34/13, che consente agli Stati membri di esentare queste imprese da numerosi obblighi sulla redazione del bilancio. Sono microimprese le società che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti: totale attivo dello stato patrimoniale 175mila euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni 350mila euro e dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità

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Ravvedimento

Ravvedimento: i versamenti di marzo si possono ravvedere entro il 18 aprile

Slitta a martedì 18 aprile, perché il 16 è domenica ed il 17 è festivo, il termine di scadenza per il “ravvedimento breve” con riferimento ai tributi che andavano versati entro il 16 marzo ma che il contribuente ha omesso di versare o ha versato in maniera insufficiente.

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Le novità recate dal decreto terremoto

Le novità recate dal decreto terremoto

E’ stata pubblicata nella GU del 11 aprile 2017 la legge 45/2017 che ha convertito il Dl 8/2017, contenente “Nuovi interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”. Tra le misure contenute si elencano: la possibilità, per i sostituti d’imposta, di regolarizzare, entro il 31 maggio 2017 (e senza applicazione di sanzioni e interessi), gli adempimenti concernenti le ritenute relative ai soggetti residenti nei comuni colpiti dal terremoto; confermata la sospensione fino al 30 novembre 2017 degli adempimenti e dei versamenti tributari (con esclusione del rimborso di quanto eventualmente già versato). La ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati avviene entro il 16 dicembre 2017, senza applicazione di interessi e sanzioni.

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