Le novità recate dal decreto terremoto

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Ritenute 4% condominio

Ritenute 4% condominio: alcuni chiarimenti

Tra le novità contenute nella Legge di Bilancio 2017, le nuove regole dettate per il versamento della ritenuta del 4% operata sui corrispettivi pagati per prestazioni ricevute dal condominio, prevedono che: se le ritenute da versare sul compenso sono superiori a 500 euro, il versamento deve avvenire secondo le regole ordinarie (ossia entro il 16 del mese successivo quello di pagamento del corrispettivo); se le ritenute da versare sul compenso non superano la soglia di 500 euro, il versamento “può” essere fatto entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ogni anno. La novità riguarda esclusivamente la ritenuta del 4% e non anche quella del 20%. Tra i chiarimenti contenuti nella circolare n. 8/E, pubblicata il 7 aprile dall’Agenzia delle Entrate, è stato precisato che per determinare il superamento o meno della soglia (di 500 euro) occorre considerare le ritenute mese per mese. Ciò sta significando, ad esempio, che se a marzo 2017 sono state operate ritenute per 400 euro e ad aprile altre ritenute per 300 euro, il totale di 700 euro andrà versato secondo la regola generale e, quindi, entro il 16 maggio.

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Atti fiscali via pec

Accertamento: conto alla rovescia per gli atti fiscali via pec

Conto alla rovescia per le nuove regole sulla notifica degli accertamenti fiscali. Dal 1° luglio 2017 gli accertamenti dell’agenzia delle Entrate dovranno essere notificati via Pec. Ma i controlli che sfoceranno, poi,
in atti notificati via Pec, in molti casi, potrebbero essere già in corso. La novità caratterizzerà le missive
dell’amministrazione finanziaria, con la conseguenza che dalla ricezione nella casella di posta decorreranno i
termini sia di adesione sia di impugnazione.

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iscrizione a gestione separata sezione commercianti del socio amministratore

Lavoro: iscrizione a gestione separata sezione commercianti del socio amministratore

E’ onere dell’ente previdenziale provare la congiunta sussistenza dei requisiti di abitualità e prevalenza in relazione alla natura dell’attività personale esercitata nell’ambito dell’impresa. L’ulteriore obbligo contributivo deve essere accertato facendo riferimento alle attività lavorative compiute dal soggetto considerato nell’ambito della stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale dell’impresa e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori
produttivi della stessa. Tanto è scritto nella sentenza n. 8458/2017 della Corte di Cassazione. Il caso vede un socio amministratore a cui era stata notificata una cartella Inps per omessi contributi. Il soggetto, sebbene socio e procuratore speciale di una srl, non avendo mai prestato attività lavorativa nell’impresa (ma solo attività di coordinamento e amministrazione), riteneva non essere tenuto all’obbligatoria iscrizione alla cassa speciale commercianti dell’INPS; come poi peraltro confermato dalle sentenze di merito, le quali attestavano l’assenza della prova che l’attività di lavoro commerciale fosse svolta con i caratteri di abitualità e prevalenza. L’INPS proponeva ricorso in Cassazione la quale, nella sua motivazione, ricorda che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. n.662/1996, art.1, co.208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (Dl n.78/2010, art.12, co.11) è quella per cui se un soggetto svolge attività di lavoro autonomo (come amministratore della società), assoggettata “ex se” alla contribuzione nella gestione separata sui compensi percepiti a tale titolo e nello stesso tempo attività di socio lavoratore della società stessa, è soggetto alla duplice iscrizione quando si realizzi una “coesistenza” di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria. Ai fini dell’ulteriore obbligo contributivo, dicono i giudici di legittimità, è necessario verificare la concreta sussistenza degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore.

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Iscrizioni per il 5 per mille

Al via le iscrizioni per il 5 per mille

Da oggi è possibile iscriversi al 5 per mille 2017 utilizzando i canali telematici, Entratel e Fisconline, dell’Agenzia delle Entrate. Non sono tenuti a trasmettere nuovamente la richiesta d’iscrizione telematica gli enti che sono già presenti nell’elenco permanente degli iscritti pubblicato il 31 marzo scorso, in quanto ancora valide le domande e le dichiarazioni, regolarmente presentate nel 2016 che, a condizioni invariate, esplicano effetti anche per il 2017. L’istanza telematica deve essere presentata dagli enti di nuova costituzione, dagli enti che non si sono iscritti per il 2016 o dagli enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016.

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Assegno di ricollocazione

Assegno di ricollocazione: parte la sperimentazione

L’ANPAL fornisce le indicazioni per l’avvio della sperimentazione dell’assegno di ricollocazione. La sperimentazione coinvolgerà circa 30.000 persone con uno stanziamento complessivo di 32 milioni di euro a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro. Relativamente ai potenziali beneficiari dell’assegno, la sperimentazione prevede che il campione estratto tra i percettori di Naspi da oltre 4 mesi sia trasmesso alle Regioni per verificare che non fruiscano di altre misure di politica attiva. Effettuata questa analisi attraverso i sistemi regionali, l’ANPAL invierà ai potenziali beneficiari della sperimentazione una comunicazione a mezzo posta ed un avviso via email o sms, nel caso in cui tali informazioni siano state fornite al momento di rilascio della domanda di NASpI.

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Adempimenti: consegna della CU

Adempimenti:  consegna della CU

Il 31 marzo è il termine di consegna della CU a dipendenti e pensionati. Nel caso in cui la Cu rappresenti esattamente la situazione reddituale e sia corretto il conguaglio fiscale effettuato, il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Sono esonerati da tale adempimento anche i cittadini titolari di più trattamenti pensionistici gestiti dal “casellario delle pensioni” tenuto dall’Inps. Il contribuente esonerato può ugualmente presentare la dichiarazione dei redditi per far valere oneri deducibili e/o detraibili ulteriori rispetto a quelli eventualmente riportati nella Certificazione rilasciata dal sostituto.

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Liquidazioni periodiche Iva

Liquidazioni periodiche Iva: primo invio 2017 il 31 maggio

E’ entrata nel vivo la trattazione del nuovo adempimento “Comunicazioni Periodiche Iva”. L’adempimento è stato introdotto dal Dl n. 193/2016, convertito con modificazioni nella Legge n. 225/2016. Le scadenze per l’anno d’imposta 2017 sono: 1° trimestre 2017: entro il 31 maggio 2017; 2° trimestre 2017: entro il 18 settembre 2017 (il 16 è sabato); 3° trimestre 2017: entro il 30 novembre 2017; 4° trimestre 2017: entro il 28 febbraio 2018.

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Ecobonus condomini

Condomini: entro il 31 marzo la comunicazione per la cessione dell’ecobonus

Gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere alla banca dati del Fisco, entro il 31 marzo, la comunicazione di cessione dell’ecobonus, maturato in relazione alle spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici, da parte di quei condòmini che l’hanno “girato” ai fornitori. Nella comunicazione si deve indicare: il totale della spesa sostenuta nel 2016; l’elenco dei bonifici effettuati; il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito; l’importo del credito ceduto da ciascun condomino; il codice fiscale dei fornitori destinatari e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

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Deposito IVA

Deposito IVA confermata l’estrazione con autofattura

Con la pubblicazione in GU del D.M. 23 febbraio 2017, dal 1° aprile saranno operative le nuove regole che prevedono l’applicazione dell’imposta mediante autofattura per l’estrazione dal deposito IVA dei beni di provenienza extracomunitaria subordinatamente alla prestazione di apposita garanzia. In base alla nuova disciplina, la garanzia deve essere prestata, secondo le modalità stabilite dall’art.38-bis, co.5, DPR n.633/1972, per l’importo corrispondente all’imposta dovuta e per la durata di sei mesi dalla data di estrazione. Sono previsti degli esoneri. Sono esclusi: i soggetti che hanno già prestato la garanzia in sede di introduzione dei beni in deposito, in applicazione dell’art.50-bis, co.4, lett. b), DL n.331/1993; i soggetti in possesso della certificazione AEO o che sono esonerati in base all’art.90, DPR n.43/1973 (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici e ditte di notoria solvibilità); i soggetti considerati virtuosi in quanto soddisfano specifici requisiti di affidabilità, riferiti: a) alla presentazione della dichiarazione IVA nei tre anni antecedenti l’estrazione; b) all’esecuzione dei versamenti dell’IVA dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali alla data dell’estrazione; c) all’assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non sia stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nell’anno in corso ovvero nei tre anni antecedenti l’estrazione; d) all’assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per delitti sanzionati dal DLgs n.74/2000 o dalla Legge fallimentare. Per i soggetti virtuosi, la sussistenza dei requisiti di affidabilità è attestata dal soggetto che procede all’estrazione attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta in conformità al modello disponibile in bozza sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

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