Professioni: pubblicati nuovi strumenti per i revisori

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Iva: in vigore le nuove norme

Depositi Iva: in vigore le nuove norme

Il Decreto del 23 febbraio 2017, pubblicato il 17 marzo sulla GU n. 64, recepisce le novità recate dal Decreto Fiscale in materia di adempimenti relativi alle estrazioni dal deposito IVA in caso di beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario (Dl n. 331/93). Dallo scorso dicembre, sull’estrazione di beni extra UE immessi in libera pratica, l’IVA è dovuta dal soggetto che estrae il bene mediante il meccanismo del reverse charge, previa prestazione di idonea garanzia, mentre, sull’estrazione di beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto comunitario, l’imposta è dovuta dal gestore del deposito, senza possibilità di compensazione, in nome e per conto del soggetto estrattore che rimane comunque obbligato in solido al pagamento.

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Voucher

Voucher: abrogate le norme del Jobs Act

E’ in vigore il decreto che abroga gli articoli del Jobs act sui voucher lavoro e sulla solidarietà negli appalti. Il regime transitorio durerà fino a fine anno per i buoni già acquistati. E’ stato quindi soppresso l’istituto del lavoro accessorio (voucher) e modifica, contestualmente, la disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 con immediata entrata in vigore.

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Equipro

Equipro in Equitalia

Con un comunicato Equitalia presenta EquiPro, la nuova area riservata che permetterà ad oltre 20 categorie professionali di snellire le operazioni. Intermediari e loro incaricati potranno visualizzare online la situazione debitoria dei loro assistiti e utilizzare varie funzionalità operative, anche quelle per la definizione agevolata che ha già raggiunto le 440mila domande di adesione. Le operazioni per conto dei propri assistiti potranno essere fatte direttamente da pc, smartphone o tablet, previa delega da parte del cliente in via telematica o tradizionale.

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Bonus per acquisto strumenti musicali nuovi

Bonus per acquisto strumenti musicali nuovi: le disposizioni per il 2017

Con provvedimento del 15 marzo, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su chi e come si può accedere al Bonus per l’acquisto di strumenti musicali nuovi. Il bonus viene concesso per l’acquisto di uno strumento nuovo e coerente, affine o complementare al piano di studi a cui è iscritto lo studente. Al fine, l’istituto cui si è iscritti deve rilasciare un certificato di iscrizione, che riporti alcuni dati: nome, cognome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione, strumento musicale coerente con il piano di studi. Il suddetto certificato sarà consegnato al rivenditore al momento dell’acquisto.
i rivenditori o produttori, per poter ottenere il credito di imposta, prima di concludere la vendita dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato d’iscrizione, lo strumento musicale ed il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’imposta sul valore aggiunto.

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Cedolare secca

Cedolare secca: istituito il codice tributo per il versamento della sanzione per mancata comunicazione di proroga

Con la risoluzione ministeriale n. 30/E del 10 marzo 2017, è stato istituito il codice tributo 1511 da utilizzare per il versamento, con il Modello F24elide, della sanzione di cui all’art. 3, co. 3, Dl 23/2011, dovuta in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca.

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Modello Eas

Modello Eas: termine di presentazione il 31 marzo 2017

L’art. 30 del Dl n. 185/2008, conv. con modif. dalla L. n. 2/2009, dispone per gli enti di tipo associativo l’onere di comunicare all’Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali a mezzo del Modello Eas, approvato con il Provv. Agenzia Entrate 2 settembre 2009. Il termine di presentazione del modello scade il 31 marzo p.v. Non è obbligatoria la presentazione del Modello Eas nel caso di variazioni dei dati riportati nelle sezioni Dati relativi all’ente e al rappresentante legale se le stesse sono già state comunicate all’Agenzia delle Entrate a mezzo del Modello AA5/6 e Modello AA7/10.

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Domani: la tassa vidimazione libri sociali

Domani appuntamento annuale con la tassa vidimazione libri sociali

Domani scade il termine per versare la tassa annuale sui libri sociali. Il versamento va eseguito tramite modello F24, esclusivamente per via telematica, indicando il codice tributo “7085” nella sezione “Erario”, l’importo e l’anno per il quale si paga. Ogni libro sociale deve essere numerato pagina per pagina e bollato in ogni foglio o presso il Registro imprese della Camera di commercio o presso un notaio. Per la bollatura e la numerazione dei libri sociali, a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, è dovuta la tassa di concessione governativa (deducibile ai fini Ires e Irap) nella misura forfetaria di: 309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro; 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera l’importo di 516.456,90 euro. Sono obbligate al versamento della tassa esclusivamente le società di capitali (Spa, Srl, Sapa), incluse le società in liquidazione ordinaria e le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento, purché sussista ancora l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare. I libri da vidimare sono: libro dei soci; libro delle obbligazioni; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci; libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale; libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo; libro delle adunanze e delle deliberazioni degli obbligazionisti; ogni altro libro o registro per il quale l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. L’omesso versamento della tassa è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’importo della stessa e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro. È possibile sanare la violazione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.

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“Occupazione Giovani”

Lavoro: l’Inps fornisce indicazione per il programma “Occupazione Giovani”

L’Inps fornisce ai datori di lavoro le istruzioni operative per la fruizione del nuovo incentivo Occupazione giovani. L’incentivo Occupazione giovani consiste in una nuova versione dell’agevolazione Garanzia giovani; è subordinato ad un’assunzione da effettuare tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017, con contratti a tempo determinato (minimo 6 mesi) o indeterminato, anche a scopo di somministrazione, compreso l’apprendistato professionalizzante. I contratti possono essere anche a tempo parziale ed è riconosciuta anche per i contratti di lavoro subordinato stipulati con i soci di cooperative di lavoro. L’incentivo consiste nell’esonero della contribuzione a carico azienda per la durata di un anno (o della minore durata di un contratto a temine) per un importo massimo di euro 8.060 per le assunzioni a tempo indeterminato, o del 50% della contribuzione c/azienda nel limite massimo annuo di euro 4.030 per quelle a tempo determinato (comprese le eventuali proroghe).

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Iva trimestrale

Iva trimestrale: in cassa il 16 per il IV 2016

Giovedì 16 marzo l’ultimo giorno utile per versare l’intera somma o la prima rata del saldo Iva 2016, risultante dalla dichiarazione annuale 2017. Il passaggio in cassa è dovuto, ricordiamo, soltanto se l’importo del rigo VL38 del modello di dichiarazione è superiore a 10,33 euro, quindi, in base al criterio di arrotondamento, a 10 euro. I contribuenti hanno comunque la possibilità di versare il tributo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi (30 giugno o 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%), applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

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