Super ammortamento

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Trasmissione telematica dei corrispettivi

Negli ultimi giorni l’adempimento è stato oggetto di due provvedimenti: 
• la conversione in legge, con modifiche, del Decreto Crescita – D.L. 34/2019 (convertito nella Legge n. 58/2019 pubblicata in Gazzetta ufficiale sabato 30 giugno 2019); 
• la circolare 15/E dell’Agenzia delle Entrate emanata il 29 giugno 2019.

In cosa consiste la trasmissione telematica dei corrispettivi?

Con le nuove modalità operative i corrispettivi giornalieri vengono memorizzati elettronicamente e successivamente trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Le nuove regole prevedono la sostituzione dello scontrino o ricevuta fiscale con un “documento commerciale”, avente precise caratteristiche formalmente già individuate e consentono di non compilare il registro dei corrispettivi (anche se comunque una qualche annotazione deve essere fatta allo scopo di aggiornare la contabilità).

I maggiori tempi previsti per la trasmissione telematica dei corrispettivi

Il Decreto Crescita prevede che la trasmissione telematica dei corrispettivi avvenga entro il termine massimo di 12 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni.

La citata circolare 15/E prevede sostanzialmente che per il primo semestre di applicazione del nuovo obbligo l’invio dei corrispettivi possa essere effettuato entro il mese successivo ma fermi restando i termini di liquidazione I.V.A..

In merito ai contribuenti che non riescono a reperire sul mercato un registratore di cassa di nuova generazione che permetta il rispetto delle nuove regole, la circolare consente loro continuare ad emettere scontrini e ricevute fiscali alla vecchia maniera, compilando il registro dei corrispettivi, in attesa di attivazione di una specifica procedura telematica per la trasmissione di tali dati.

Si ricorda che è previsto uno specifico credito d'imposta per agevolare l'acquisto dei nuovi registratori di cassa.

Proroga dei versamenti

Proroga dei versamenti anche per i forfetari

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 64/E del 28 giugno 2019 fornisce chiarimenti circa l’ambito soggettivo di applicazione della proroga dei versamenti al 30 settembre 2019. I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e dell’Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al 30 settembre 2019 per tutti i soggetti che esercitano attività economiche per cui sono stati approvati gli Indici di affidabilità fiscale. L’AF chiarisce che il testo normativo, nel disporre la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente, esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa. Interessati dalla proroga risultano, pertanto, anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 applicano il regime forfetario agevolato, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

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Soggetti IRES

Soggetti IRES: proroga delle imposte

Gli ISA hanno fatto rivedere le scadenze del versamento delle imposte derivanti dai modelli dichiarativi 2019. I soggetti IRES ne sono interessati. I soggetti “solari” indipendentemente dalla data di approvazione del bilancio godono della proroga al 30/09, ulteriormente spostabile al 31/10 con maggiorazione dello 0,40%; i soggetti “non solari” che hanno approvato il bilancio entro i 120 gg dalla chiusura dell’esercizio (tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2019) godono degli stessi termini sopra esposti, se oltre i 120 gg dalla chiusura dell’esercizio non usufruiscono di proroga, quindi osservano i termini originari (dal 30 giugno al 31 luglio). I soggetti “non solari” che approvano entro 180 gg dalla chiusura dell’esercizio (tra il 1° maggio e il 31 agosto 2019) godono della proroga al 30/09, ulteriormente spostabile al 31/10 con maggiorazione dello 0,40%; se oltre i 180 gg (oltre il 31 agosto) non usufruiscono di proroga e osservano i termini ordinari.

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Imposte 2018

Imposte 2018: entro il 1° luglio per i soggetti non ISA

Entro il 1° luglio (il 30/06 cade di domenica) i soggetti che non fruiscono della proroga dei versamenti prevista dalla conversione in legge del “Decreto crescita” dovranno effettuare il versamento delle imposte a saldo del periodo 2018 e del 1° acconto 2019 risultanti dai modelli Redditi ed Irap. È ammesso il differimento al 31/07/2019 applicando la maggiorazione dello 0,4%.

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Fattura elettronica

Fattura elettronica: dal 1° luglio stop alla disapplicazione delle sanzioni

Dal prossimo 1° luglio, per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, parte il regime sanzionatorio della fatturazione elettronica, terminando il regime transitorio.  

Decreto crescita:

Decreto crescita: alcuni degli emendamenti approvati

Tra gli emendamenti approvati al Decreto crescita 2019 si elencano: soppressione dell’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni; imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche con possibilità di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate; estensione alle tasse governative dei pagamenti mediante modello F24; obbligo di invito al contraddittorio prima dell’avvio di procedimenti di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate; scadenza della dichiarazione dei redditi dal 30 settembre al 30 novembre; emissione della fattura elettronica entro 12 giorni a partire dal 1° luglio 2019; possibilità di ravvedimento operoso parziale; possibilità di sostituire l’invio delle Lipe del quarto trimestre con l’invio anticipato della dichiarazione IVA entro il 28 febbraio.

Bollo su e-fattura

Bollo su e-fattura: la circolare 14/E/2019 ne spiega l’applicazione

Riguardo il bollo sulle e-fatture l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019. Per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre il pagamento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo. Il calcolo, per le fatture trasmesse al SdI che contengono al loro interno la specifica dicitura saranno calcolati trimestralmente direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che predisporrà il modello F24 precompilato entro la scadenza stabilita per il pagamento. Il codice da indicare nel modello F24 cambierà per ciascun trimestre.

Imposte e tasse

Imposte e tasse: scadenza saldo e acconto Ires 2019

L’Ires 2019 (saldo e acconto) scadrà, per i soggetti ISA e se confermata la proroga, il 22 luglio prossimo (la scadenza ordinaria è il 30 giugno). Per il 2018 l’aliquota è il 24%, il versamento si effettua con il modello F24 indicando i seguenti codici tributo: 2003 per il saldo; 2001 per il primo acconto; 2002 secondo acconto in scadenza il 30 novembre.

Invio telematico dei corrispettivi

Invio telematico dei corrispettivi: sanzioni bloccate per sei mesi

Dal 1° luglio partirà l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro. Un emendamento al decreto Crescita (in attesa di conversione) prevede che le sanzioni inerenti l’obbligo della trasmissione restino sospese per sei mesi. Esattamente non verrà sanzionato l’invio dei dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.

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