“Compro oro” nella black list
La CTR di Firenze – con la sentenza n. 578/1/2018- del 16 marzo 2018, ha fornito un importante contributo per l’interpretazione e l’applicazione della normativa in materia di deducibilità dei componenti negativi di reddito derivanti da operazioni effettuate con imprese residenti in Paesi black list. Il contenzioso riguardava un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva disconosciuto la deducibilità dei costi afferenti gli acquisti di oro da operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (Antille Olandesi, Filippine, Hong Kong), poiché secondo l’ufficio la parte non aveva fornito documentazione idonea a dimostrare che le imprese estere svolgevano prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondevano a un reale interesse economico, ai sensi dell’articolo 110, comma 11, Tuir. I giudici della Commissione hanno dato ragione all’Agenzia affermando che la norma in esame pone un generale principio di indeducibilità dei componenti negativi di reddito derivanti da operazioni poste in essere con soggetti black list, prevedendo una presunzione relativa che tali operazioni siano irrilevanti fiscalmente poiché viziate da un intento elusivo. Riguardo l’eccezione (dimostrazione che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva), il contribuente deve provare una attività commerciale effettiva e non solo l’esistenza formale dell’impresa, che potrebbe non operare concretamente e fungere esclusivamente da schermo per un comportamento di carattere elusivo.