Congedo di paternità
In via sperimentale, per gli anni 2013-2018, il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio (anche in caso di parto prematuro), ha l’obbligo (indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio) di astenersi dal lavoro per un periodo di (un giorno, fino al 2015, e di due giorni per gli anni 2016 e 2017) 4 giorni per l’anno 2018 più; sempre dal 2018, un ulteriore giorno (facoltativo) previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Entrambi i congedi (obbligatorio e facoltativo) sono fruibili anche dal padre adottivo o affidatario. Per le predette assenze è riconosciuto un trattamento economico nella misura pari al 100% della retribuzione a carico dell’INPS.