Detrazione energetica anche senza certificazione
Il mancato invio della copia dell’attestato di certificazione energetica, o copia dell’attestato di qualificazione energetica alle Entrate e all’Enea non pregiudica la detrazione ai fini della detrazione riqualificazione energetica. E’ quanto affermato dalla Commisione tributaria provinciale di Milano, sez. II (sentenza 5287/2017). La Commissione ha precisato che la decadenza dal beneficio della detrazione deve essere espressamente previsto dalla legge e che l’invio della documentazione all’Enea non riveste il contenuto di vaglio o controllo, ma di una mera comunicazione formale; pertanto, non può discendere alcuna decadenza, ma, eventualmente può venire solo applicata una sanzione in misura fissa così come prevista dall’art. 11 del dlgs 471 del 1997, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.