Elezioni 2018: permessi e retribuzione per i lavoratori
Ai lavoratori dipendenti impegnati nelle operazioni di seggio durante le elezioni politiche e amministrative del 4 marzo 2018 spettano permessi retribuiti o riposi compensativi da concordare con il datore di lavoro. Il legislatore (art. 11, legge n. 53/1990 e art. 1, legge n. 69/1992) riconosce al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento, per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Quindi, per il periodo passato al seggio, al lavoratore spetta: per i giorni lavorativi, la normale retribuzione come se fosse normalmente in servizio; per i giorni festivi e non lavorativi, una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva (1/26mo o altro divisore previsto dal CCNL) a quella normale oppure, in alternativa, la fruizione di giorni di riposo compensativi.