Fattura elettronica o cartacea per le operazioni a cavallo d'anno? Le fatture datate 31/12/2018
Diventano sempre più frequenti i dubbi di consulenti ed imprese, relativamente alle fatture che verranno elaborate “a cavallo” tra 2018 e 2019: ci si chiede cioè da quale momento dovrà essere emessa la fattura elettronica, e di conseguenza fino a quando dovrà (potrà) essere cartacea.
Il quesito, apparentemente banale, non lo è affatto, in quanto in base alla legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) l’emissione di fatture con modalità diverse da quella elettronica sarà considerata non emessa e come tale sarà sanzionata, sia per l’emittente, sia per il committente, se ed in quanto non provvederà ad emetterla in nome e per conto del proprio fornitore (in base alla procedura prevista dall’articolo 6 comma 8 del D.Lgs. n. 471/97).
Il criterio discriminante
La soluzione al problema sta tutta nella considerazione che le fatture dovranno essere elettroniche a partire da quelle emesse dall’ 1/1/19. Ciò significa che in ogni caso occorrerà rifarsi al concetto di “fattura emessa”, che è chiaramente espresso nell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 21, che dispone che “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.
Pertanto, l’unica cosa che rileva per risolvere il problema “fattura cartacea o elettronica” è la data della consegna o spedizione della stessa.
Le fatture consegnate (o spedite) entro il 31/12 potranno essere cartacee, mentre tutte quelle consegnate (o spedite) dall’1 gennaio dovranno essere elettroniche.
Ciò significa che:
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- non ha alcuna rilevanza, per le fatture relative a servizi professionali, l’emissione della c.d. “pro forma”: le fatture emesse a gennaio 2019 saranno elettroniche ancorchè si riferiscano a “pro forma” emesse nel 2018;
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- analogamente, non ha nessuna rilevanza, per le fatture differite, la data del DDT: se la fattura verrà emessa a gennaio 2019, essa sarà elettronica ancorchè relativa a merci consegnate nel dicembre del 2018.
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- nel caso di fattura non emessa, il cliente, seguendo (nel 2019) la procedura di cui al citato comma 8 dell’articolo 6 (regolarizzazione entro i 30 gg successivi al quarto mese di effettuazione dell’operazione) dovrà emettere la fattura elettronicamente ancorchè la fattura (non emessa dal commissionario) andasse emessa nel 2018.
Quando il momento della ricezione rileva ai fini della detrazione
Una notazione è senz’altro opportuno fare, in riferimento a chi riceverà a gennaio 2019 le fatture datate 2018.
Nella nuova versione del Dpr 100/98 (risultante dopo le modifiche apportate dal DL 119/18), si dispone che entro il 16 del mese “può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione,fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.