Il nuovo regime forfetario

Il nuovo regime forfetario

Il nuovo regime forfetario

Si tratta di una norma anti furbetti: questo è l’appellativo attribuito alla nuova disposizione introdotta all’interno della legge di bilancio 2019 per evitare la trasformazione dei rapporti di lavoro dipendente al fine di fruire del nuovo regime forfetarioDal 1° gennaio 2019 il legislatore ha previsto di ampliare notevolmente la possibilità di fruire del regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014. I contribuenti potranno accedervi se i ricavi conseguiti o i compensi percepiti nel periodo d’imposta precedente non avranno superato il limite di 65.000 euro.

Il riferimento è rappresentato dalle entrate relative al 2018, ma questa volta, diversamente dalle disposizioni ancora oggi in vigore, la soglia sarà unica e non diversificata a seconda della tipologia dei attività. Il problema riguarda gli esercenti attività di impresa in quanto per i professionisti è oggi previsto un solo limite pari a 30.000 euro.

Il legislatore si è anche preoccupato dei possibili comportamenti finalizzati alla trasformazione del rapporto di lavoro al solo fine di fruire della minore tassazione. Il vantaggio in questo caso sarebbe duplice:

l’ex lavoratore potrebbe beneficiare della tassazione ridotta dovuta all’applicazione di un’imposta sostitutiva in luogo dell’Irpef progressiva

- il datore di lavoro conseguirebbe un risparmio notevole dovuto al venir meno degli obblighi contribuenti.

L’unica ipotesi di comportamento fraudolento potrebbe riguardare la conservazione del rapporto di lavoro con la contestuale riduzione della retribuzione precedentemente stabilita, ma poi compensata con la fatturazione di questo importo nei confronti del datore di lavoroLa norma, in ragione della finalità, non dovrebbe essere applicabile ai soggetti che non interrompono il rapporto di lavoro, ma che contestualmente e parallelamente avviano una nuova attività le cui prestazioni sono dirette in favore dell’attuale rapporto di lavoro. Si tratta di una possibilità remota, in quanto se si conserva, senza interruzioni, il rapporto di lavoro, risulta alquanto improbabile che il principale committente della nuova attività di lavoro autonomo sia rappresentato dal datore di lavoro. Questa interpretazione è aderente anche ad un’interpretazione letterale della nuova disposizione.

Infine, deve essere ricordato come la disposizione in rassegna si applica anche quando le prestazioni della nuova attività avviata sono effettuate nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli ex datori di lavoro.

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