Irap professionisti: dovuta per la segretaria in outsourcing
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle Entrate avverso la decisione dei giudici d’appello, secondo i quali il servizio di segreteria e telefonia fornito al professionista con un contratto di collaborazione esterna, non implica la sussistenza di un’autonoma struttura organizzativa esterna, necessaria ai fini del versamento dell’Irap. Tuttavia se la collaborazione è continuativa e rilevante, il fatto che il professionista si avvalga di tali servizi con un contratto di outsourcing, non rileva ai fini del versamento dell’imposta. L’auto-organizzazione del professionista è quindi un elemento essenziale per il versamento dell’ imposta, ma non sufficiente, essendo altresì necessario un elemento organizzativo esterno, basato sull’esistenza di beni strumentali, sul ricorso a lavoro altrui e sull’apporto di capitale, anche in via tra loro alternativa. In proposito è stato precisato che per potersi applicare la norma è necessario che la specifica capacità contributiva del professionista sia estesa e rafforzata da un’attività autonomamente organizzata, nel cui ambito assume rilievo anche la presenza di un solo dipendente. Ne consegue che, nonostante il contribuente non si avvalga di dipendenti, ma di collaboratori esterni e autonomi ingaggiati mediate la sottoscrizione di un contratto di servizi, ciò non esclude di per sé la ricorrenza di una sua autonoma struttura organizzativa assoggettabile ad IRAP, dovendosi invece valutare la qualità e quantità di tali collaborazioni.