La mancata stampa dei libri è configurabile quale bancarotta documentale
Si incorre nel reato di bancarotta documentale semplice in caso di mancato aggiornamento del libro inventari e beni ammortizzabili. Deve infatti ritenersi che l’art. 2214, comma 2, cc imponga di tenere anche tutte le scritture che attestano l’attività negoziale dell’impresa rispetto ai beni strumentali, vale a dire quelli di cui la società si serve per la sua attività commerciale. È quanto emerge dalla sentenza 15463/18, pubblicata il 6 aprile dalla quinta sezione penale della Cassazione.