Conciliazione di lavoro: l’imponibilità delle somme corrisposte
Nelle conciliazioni di lavoro appaiono casistiche ricorrenti che prevedono l’erogazione di somme rispetto alle quali spesso ci si interroga sull’imponibilità o meno, sia a livello fiscale che previdenziale. In via generale, la somma con cui si concilia rispetto ad un licenziamento è: esente da contribuzione (circ. Inps 263/1997, punto 2); assoggettata all’aliquota TFR in quanto somma che trova origine nella cessazione del rapporto di lavoro (salvo offerta conciliativa). Ciò in tutti i casi in cui con l’erogazione di una somma si estingue il contenzioso relativo al licenziamento, in qualunque delle fattispecie di licenziamento ci si trovi, ivi comprese le ipotesi in cui l’estinzione del rapporto avvenga su sentenza. Ai fini dell’imponibilità, la somma dell’offerta di conciliazione è completamente esente, sia dal punto di vista contributivo che retributivo, mentre le altre somme corrisposte nell’ambito della conciliazione “seguono il regime fiscale ordinario”.