L’imposta sostitutiva sul TFR

L’imposta sostitutiva sul TFR

L’imposta sostitutiva sul TFR

Il 17 dicembre 2018 (termine prorogato in quanto il 16 è domenica) i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all’Erario l’acconto 2018 dell’imposta sostituiva sul TFR per pagare l’anticipo di imposte dovute dai lavoratori sul rendimento derivante dal trattamento di fine rapporto. L’imposta è pari al 17% e può essere determinata in base a due metodi di calcolo: il metodo storico o il metodo previsionale.

Per quest’anno, l’importo deve essere versato dal datore di lavoro in due appuntamenti:

- entro il 17.12.2018 (acconto), poiché il 16 cade di domenica;

- ed entro il 18.02.2019 (saldo), in quanto il 16 cade di sabato.

Per quanto concerne le modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva sul TFR, i datori di lavoro devono utilizzare il mod. F24 ed in particolare i seguenti codici tributo:

    • 1712”: acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta – Art. 11, c. 3 e 4, del D.Lgs. n. 47/2000;
    •  “1713”: saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta – Art. 11, c. 3 e 4 del D.Lgs. n. 47/2000.

È  il caso di ricordare che i codici tributo vanno esposti nella “sezione erario” del mod. F24, mentre il periodo di riferimento da indicare è l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, che per quest’anno è il 2018.

© 2024 ALFA Management | P.Iva 03294060367

logo-psa
logo-giacobazzi
logo-ellisse