L’imposta sostitutiva sul TFR
Il 17 dicembre 2018 (termine prorogato in quanto il 16 è domenica) i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all’Erario l’acconto 2018 dell’imposta sostituiva sul TFR per pagare l’anticipo di imposte dovute dai lavoratori sul rendimento derivante dal trattamento di fine rapporto. L’imposta è pari al 17% e può essere determinata in base a due metodi di calcolo: il metodo storico o il metodo previsionale.
Per quest’anno, l’importo deve essere versato dal datore di lavoro in due appuntamenti:
- entro il 17.12.2018 (acconto), poiché il 16 cade di domenica;
- ed entro il 18.02.2019 (saldo), in quanto il 16 cade di sabato.
Per quanto concerne le modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva sul TFR, i datori di lavoro devono utilizzare il mod. F24 ed in particolare i seguenti codici tributo:
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- “1712”: acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta – Art. 11, c. 3 e 4, del D.Lgs. n. 47/2000;
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- “1713”: saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta – Art. 11, c. 3 e 4 del D.Lgs. n. 47/2000.
È il caso di ricordare che i codici tributo vanno esposti nella “sezione erario” del mod. F24, mentre il periodo di riferimento da indicare è l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, che per quest’anno è il 2018.