Modello 770/2019 in scadenza al 31 ottobre 2019: le principali novità

Modello 770/2019 in scadenza al 31 ottobre 2019: le principali novità

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2019, ha approvato il Modello 770/2019, relativo all’anno d’imposta 2018, con le relative istruzioni per la compilazione e in data 14 febbraio 2019 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione 770/2019.

Il 7 giugno 2019 è stato emanato un altro provvedimento con il quale l’Amministrazione finanziaria ha modificato il modello 770/2019, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche.

Tuttavia la struttura del modello e le regole di compilazione sono da considerare sostanzialmente confermate rispetto allo scorso anno in quanto gli adeguamenti non hanno avuto una portata rivoluzionaria.

Modello 770/2019: modalità di trasmissione e di compilazione

Il termine per la trasmissione telematica del modello 770/2019 è stato fissato dall’articolo 4, comma 3-bis, D.P.R. 322/1998, al 31 ottobre di ogni anno e il modello deve essere presentato all’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti obbligati o per il tramite degli intermediari abilitati, al fine di comunicare le ritenute operate nell’anno 2018 e i relativi versamenti avvenuti con il modello F24.

Nota: la modifica strutturale del termine di trasmissione è stata disposta dalla Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 933), con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Le modalità di presentazione della dichiarazione sono sostanzialmente invariate rispetto all’anno precedente ovvero:

a) Presentazione del modello 770/2019:

Il sostituto d’imposta deve presentare il modello 770 esclusivamente in via telematica, direttamente o avvalendosi di uno degli intermediari abilitati.

b) Suddivisione del modello 770/2019:

È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il modello 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX, relativi alle ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (ai sensi dell’articolo 25, Decreto Legge n. 78/2010), già presenti nel quadro SY;
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, somme liquidate a titolo di indennità di esproprio, somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, ovvero somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Nota: la facoltà è riconosciuta se i sostituti hanno trasmesso, nei diversi termini previsti dall’articolo 4, D.P.R. 322/1998, ovvero entro il 7 marzo 2019 o il 31 ottobre 2019 sia Certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati, sia Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e sia, qualora richiesto, Certificazione degli utili (allo stato attuale infatti le certificazioni contenenti solo redditi esenti o non interessati alla dichiarazione precompilata modello 730 possono essere inviate entro il termine del 31 ottobre 2019).

c) Invio del modello 770/2019 con un massimo di tre flussi:

L’invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di 3 flussi che devono ricomprendere complessivamente le 5 tipologie di ritenute individuate.

Nota: le tre macro-categorie di ritenute sono:

  1. ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato, le cui eccedenze di versamento possono essere compensate nel modello F24 utilizzando il codice tributo “1627” in corso d’anno o il codice tributo “6781” alla fine del periodo d’imposta;
     
  2. ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché su redditi derivanti da locazioni brevi, le cui eccedenze possono essere compensate nel modello F24 utilizzando il codice tributo “1628” in corso d’anno o il codice tributo 6782 alla fine del periodo d’imposta (per locazioni brevi riferimento alla risoluzione n. 88/2017);
     
  3. ritenute su redditi di capitale e bonifici disposti, le cui eccedenze possono essere compensate nel modello F24 utilizzando il codice tributo “1629″ o “6783″.

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