Corte di cassazione: omesso versamento Iva non guarda alla crisi di liquidità
La Corte di cassazione, nella sentenza n. 11035 del 13 marzo 2018, ha affermato che l’omesso versamento dell’Iva può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore, a cui lo stesso non abbia potuto porvi rimedio per cause estranee alla sua volontà. La “crisi di liquidità” del debitore è irrilevante alla scadenza del termine del versamento dell’Iva, poiché il debitore ha l’obbligo non solo di accantonare le risorse necessarie per l’adempimento dell’obbligazione tributaria, ma anche di adottare tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo.