Professionisti: spese di formazione

Professionisti: spese di formazione

Professionisti: deducibilità integrale per le spese di formazione con tetto

Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge contenente “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
La nuova legge (in attesa di essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) prevede una serie di tutele a favore dei lavoratori autonomi. Dal punto di vista tributario, gli articoli 8 e 9 della legge prevedono significative novità in materia di redditi di lavoro autonomo, modificando l’articolo 54 del Tuir (Dpr 917/1986) al comma 5. Quest’ultimo detta la disciplina delle spese parzialmente deducibili. Riguardo la deducibilità delle spese di formazione, la disciplina previgente prevedeva una parziale deducibilità (50% del loro ammontare) delle spese sostenute dal professionista per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno. Con la novità si stabilisce l’integrale deducibilità delle spese di formazione (nel limite annuo, comunque, di 10mila euro).

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