Video Sorveglianza e Sanzioni

Video Sorveglianza e Sanzioni

In materia di videosorveglianza sono diverse le novità che nel corso degli ultimi anni sono state introdotte, provvediamo a rendere di seguito un percorso semplificato per il rispetto della disciplina normativa in tale ambito.

Gli adempimenti da effettuare prima di installare un impianto di videosorveglianza, sul piano normativo, vanno considerati sotto un duplice profilo:

  • tutela dei diritti dei lavoratori, trattandosi di una potenziale fonte di controllo a distanza

dell’attività dei dipendenti dell’azienda;

  • tutela della privacy, in quanto la videosorveglianza implica la raccolta ed il trattamento di

dati personali.

LA TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI

Il comma 2 dell’art. 4 recita testualmente:

“Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.”

Gli steep per procedere all’installazione sono quindi:

  • richiesta alle rappresentanze sindacali aziendali o, in assenza, alla ITL;
  • allegazione della documentazione relativa alle specifiche dell’impianto;
  • sopralluogo ispettivo per la verifica tecnica (ove non escluso);

 

Preme evidenziare come il Ministero del Lavoro indichi le prescrizioni obbligatorie che dovranno essere contenute nel provvedimento autorizzatorio:

v  rispetto della disciplina sulla Privacy;

v  rispetto della normativa sulla raccolta e conservazione delle immagini;

v  informativa scritta al personale dipendente prima della messa in funzione dell’impianto sul posizionamento delle telecamere, sulle modalità di funzionamento e sul momento della messa in funzione;

v  indicazione che l’impianto registrerà solo le immagini indispensabili per la sicurezza;

v  l’impianto non potrà essere modificato e nuove telecamere non potranno essere aggiunte se non in conformità a quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori e previa comunicazione delle modifiche alla DTL;

vle immagini non potranno essere utilizzate per accertamenti sull’obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l’irrogazione di eventuali provvedimenti disciplinari;

vobbligo di tempestiva informazione ai lavoratori in caso di accesso alle immagini;

vdiritto dei lavoratori di verificare periodicamente il corretto utilizzo dell’impianto.

Si segnala, come il limite alla videosorveglianza, il controllo in ambito al corretto e diligente comportamento dei dipendenti. Tale aspetto risulta particolarmente spinoso in ragione del flebile limite tra difesa del patrimonio aziendale e violazione della sfera relativa alla privacy del lavoratore. Per la particolare criticità dell’argomento le valutazioni non potranno che essere fatte caso per caso, visto il discordante orientamento della giurisprudenza sul tema.

PRIVACY E SORVEGLIANZA

Le regole attualmente in vigore sulla tutela della Privacy nell’uso dei sistemi di videosorveglianza sono contenute nel Provvedimento dell’Autorità Garante della Privacy dell’8 aprile 2010 e, posto che non risulta necessario richiedere nessuna autorizzazione preventiva, né inviare alcuna comunicazione/autorizzazione amministrativa o di Polizia, risulta comunque obbligatoria l’osservanza di una serie di regole:

ü  Informativa al pubblico della presenza delle telecamere;

ü  riprese di spazi esterni alle aziende dovranno essere limitate all’angolo visuale dell’area effettivamente da proteggere;

ü  immagini registrate conservabili per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze o particolari attività considerate ad elevato rischio;

ü  adeguata protezione dei dati raccolti mediante la videosorveglianza al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione prima del tempo stabilito, perdita accidentale, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti.

SANZIONI

Mancata indicazione del titolare del trattamento dei dati punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 6.000,00 euro a 36.000,00 euro;

omessa adozione delle misure minime di sicurezza preventive per la protezione dei dati punita con la sanzione del pagamento di una somma da 10.000,00 euro a 120.000,00 euro, ed integra la fattispecie di reato punita con l’arresto sino a due anni;

mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di cancellazione di dette immagini oltre il termine previsto punito con la sanzione del pagamento di una somma da 30.000,00 euro a 180.000,00 euro;

diffusione di immagini (anche mediante socialnetwork) in violazione dell’art. 22, comma 8, del Codice Privacy, oltre ad essere punita con la sanzione del pagamento di una somma da 10.000,00 euro a 120.000,00 euro, se dal fatto deriva nocumento integra la fattispecie di reato punita con la reclusione da uno a tre anni;

mancato rispetto delle misure previste dal Garante per i sistemi integrati di videosorveglianza punito con la sanzione del pagamento di una somma da 30.000,0 euro a 180.000,00 euro.videosorveglianza

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